La misura interdittiva prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 – Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata – non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari, per così dire prognostici, da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze (cfr. ex multis Cons. St., Sez. VI, n. 901 del 17 febbraio 2009; n. 364 del 30 gennaio 2007; Sez. V, n. 2796 del 30 maggio 2005).
Leggi tutto