OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO DA PARTE DI S.N.C. AI SENSI DELL'ART.514 N. 4 C.P.C. Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 8859 01/07/00 Presidente V. Mileo - Relatore V. Trione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 15.5.1997, il pretore di Roma condannava la S.n.c. (omissis) a corrispondere a L. N. la somma di lire 52.199.881, oltre accessori. Avverso tale sentenza la società proponeva appello. Con verbale del 18.6.1997, su istanza del L., veniva eseguito il pignoramento dei macchinari esistenti nel laboratorio-panificio della società. Con ordinanza del 20.8.1997 il tribunale sospendeva l'esecuzione del pignoramento. Con ricorso depositato il 16.9.1997 la società proponeva opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 c.p.c., perché venisse dichiarata l'impignorabilità dei beni mobili (forno per panificazione) ai sensi dell'articolo 514 n. 4 c.p.c.. Con ordinanza del 19.12.1997 il G.E. revocava la disposta sospensione della esecuzione in quanto nella specie, nell'impresa, prevaleva il capitale sul fattore lavoro. Per la cassazione di tale ordinanza la società ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso il L. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la società, denunziando la violazione di una norma di diritto rileva che l'articolo 514 n. 4 c.p.c. dichiara assolutamente impignorabili gli strumenti indispensabili per l'esercizio del mestiere del debitore; e che nella specie trattasi di società in nome collettivo che svolge il lavoro senza alcun dipendente, esclusivamente a mezzo dei soci e dei familiari. Pertanto la vendita del compendio pignorato metterebbe a rischio l'unica fonte di guadagno con grave pregiudizio, anche per il creditore. La doglianza non è fondata. Innanzi tutto va osservato che, contrariamente a quanto prospettato nel controricorso, l'ordinanza impugnata, emessa a seguito di opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 c.p.c., ha contenuto decisorio ed è pertanto ricorribile per Cassazione ai sensi dell'articolo 111 Costituzione. Passando alla disamina della censura, va rilevato che il G.E. si è uniformato al principio affermato da questa Corte secondo cui «l'impignorabilità prevista dall'articolo 514 n. 4 c.p.c., che si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo ed anche all'imprenditore individuale (qualora sul fattore capitale prevalga l'attività personale dell'imprenditore medesimo), avendo lo scopo di non privare il debitore delle possibilità di vivere con il proprio lavoro, e non essendo suscettibile di interpretazione analogica… non può trovare applicazione con riferimento a società di capitali» (Cass. sez. III 8756/94). Orbene, va precisato che l'impignorabilità di cui si tratta si riferisce, sebbene non contemplata dalla massima sopra riportata, anche all'impresa collettiva [in quanto società di persone caratterizzata dall'autonomia patrimoniale imperfetta, in costanza della presenza della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (articoli 2291 c.c.), sempre che sul fattore capitale prevalga l'attività personale dei soci. Il tribunale ha rilevato che la Società ricorrente vanta «un cospicuo capitale versato, i crediti ingenti e quattro addetti» per cui ha ritenuto la prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro. Trattasi di motivazione esauriente, non oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, la quale si è limitata a sostenere soltanto che svolge il lavoro avvalendosi dell'attività dei soci, ma nulla ha opposto circa l'esistenza di «ingenti crediti», sintomatici di quella prevalenza dell'elemento capitale su quello lavoro. Il ricorso va, quindi, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
|