Lavoro - Pagamento forfetizzato dello straordinario - Uso aziendale di maggior favore - Esclusione - Possibilità del lavoratore di provare il diritto alla differenza tra lo straordinario forfetizzato e quello per il lavoro effettivamente svolto. Corte di cassazione Sezione Lavoro Sentenza 16 dicembre 1999-26 maggio 2000 n. 6902 (Presidente Sciarelli; Relatore Capitanio; Pm difforme Nardi; Ricorrente Gelati; Controricorrente Lucchi trasporti Srl) Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Modena notificato in data 1/2/1991 (...) Gelati, premettendo di essere stato dipendente con mansioni di autista della Società Lucchi Trasporti S.r.l. e di avere svolto almeno trenta ore di lavoro straordinario alla settimana senza essere stato retribuito e senza ottenere il pagamento dell’indennità, contrattualmente prevista, del maneggio di danaro, chiedeva che la società convenuta venisse condannata al pagamento della complessiva somma di L. 37.499.699 o di altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con sentenza in data 17 giugno13 agosto 1993 il Pretore rigettava la domanda. Il Tribunale di Modena con sentenza in data 16 aprile 1997 rigettava l’appello proposto dal Gelati e compensava le spese del giudizio. Il giudice del gravame osservava, in particolare, che non era stata offerta alcuna dimostrazione della sussistenza di un accordo circa il pagamento forfettizzato dello straordinario, non essendo stato prodotto al riguardo alcun atto scritto. Né in proposito poteva essere utilizzata la deposizione testimoniale resa dal Bigiani, in quanto lacunosa e insufficiente. Tuttavia proseguiva il Tribunale era risultata pacifica tra le parti la circostanza che gli autisti avevano sempre percepito lo straordinario in misura forfettizzata predeterminata e in modo continuato. Tale metodo di pagamento, secondo il Tribunale, consentiva di considerare come sussistente all’interno dell’azienda ai sensi dell’art. 2078 c.c., una volontà negoziale costante, predeterminata e generalizzata, diretta alla liquidazione forfettaria dello straordinario, da ritenersi lecita in quanto più favorevole al lavoratore. Infatti, aggiungeva il Tribunale, il pagamento forfettizzato evita al lavoratore la difficoltà di offrire una prova rigorosa del suo svolgimento e del suo ammontare. Nella specie, concludeva il Tribunale, le labili deposizioni dei testi, il sospetto con cui la giurisprudenza guarda ai cronotachigrafi e la richiesta di esibizione, di indole chiaramente esplorativa e non ammissibile, costituivano sintomi di una difficoltà probatoria, resa inoffensiva in danno del lavoratore dalla praticata attribuzione del compenso per lavoro straordinario in misura forfettizzata. Per quanto concerne l’indennità di maneggio di danaro il Tribunale osservava che essa non spettava, in quanto il lavoratore s’era limitato a ricevere l’anticipo delle spese di viaggio, mentre non era stato delegato a eseguire opere di contabilizzazione e riscossione. Contro la suindicata sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la società datrice di lavoro con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il Gelati deduce che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell’art. 2078 c.c., abbia ritenuto la prassi praticata dalla società di corrispondere agli autisti il compenso per lavoro straordinario in misura forfettizzata come una clausola migliorativa rispetto a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In realtà le organizzazioni sindacali, pur avendo firmato un accordo in relazione ai trasporti nazionali, lo avevano respinto, perché ritenuto inadeguato, in relazione ai trasporti internazionali, cui era addetto il ricorrente. Conseguentemente non poteva essere inibito al lavoratore di dimostrare il diritto ad avere corrisposta la differenza tra lo straordinario forfettizzato e quello maggiore corrispondente al lavoro effettivamente svolto e non poteva, perciò, essere considerata di maggior favore per il lavoratore la forfettizzazione dello straordinario, perché lo esonererebbe dal dimostrarne la sussistenza. Il dedotto motivo è fondato. A differenza della pattuizione o della disposizione datoriale, imposta nell’esercizio dei poteri gerarchici e organizzativi, che preveda un numero minimo di ore di lavoro straordinario retribuito, indipendentemente dalla prova dell’avvenuta effettiva prestazione lavorativa, tale pattuizione o disposizione deve considerarsi, rispettivamente, nulla o inefficace se stabilisce, invece, che il lavoro straordinario sia retribuito in una misura forfettizzata, indipendentemente dal fatto che esso venga prestato in eccedenza (v. Cass. 24/6/1986 n. 4209). Siffatta previsione, infatti, comporterebbe in danno del lavoratore una inammissibile rinuncia preventiva a un diritto non ancora sorto ed eventualmente acquisibile con la prova, costituzionalmente tutelata ex art. 36 Cost., della non proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. Non può, pertanto, il giudice di merito esonerarsi dall’esaminare l’ammissibilità o inammissibilità delle prove richieste dal lavoratore al fine di dimostrare la prestazione eventualmente svolta in eccedenza allo straordinario forfettizzato, pur se liquidato in forza di una prassi generalmente accettata dai lavoratori. La giustificazione che l’uso, in quanto comportante un esonero del lavoratore dalla prova sulla sussistenza dello straordinario, costituirebbe ex art. 2078 primo comma c.c. una disposizione di maggior favore per il lavoratore e, come tale, una disposizione di efficacia prevalente sulle leggi non imperative e sui contratti collettivi non è ipotizzabile. La condizione di maggior favore per il lavoratore richiesta dal citato art. 2078 per la prevalenza dell’uso aziendale sulle norme non imperative, infatti, non riguarda i poteri attribuiti al giudice nella valutazione delle prove. Né può essere ritenuta come disposizione favorevole al lavoratore la facoltà di impedirgli la prova sulla sussistenza di un diritto più ampio di quello garantitogli in una misura minima. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso. Con il secondo motivo il lavoratore si duole che il Tribunale, incorrendo nel vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, abbia trascurato di esaminare le risultanze istruttorie, comprese quelle risultanti dall’avvenuta produzione in giudizio dei dischi cronotachigrafici, di cui s’era chiesto l’esame a mezzo di disponenda consulenza tecnica. Anche tale motivo è fondato. Invero il giudice di merito, movendo dal presupposto che lo straordinario forfettizzato concesso dalla società datrice di lavoro costituisse un uso di maggior favore per il lavoratore perché lo esonerava dal dimostrare la sussistenza del diritto, s’era rifiutato di esaminare le prove addotte, limitandosi, in via preventiva, ad accertare la difficoltà in capo al lavoratore di offrirle. Così per i cronotachigrafi il Tribunale ha omesso di accertare se essi, in quanto riproduzioni meccaniche, fossero stati disconosciuti ex art. 2712 c.c. dalla controparte e, comunque, non ha considerato che, anche in caso di disconoscimento, non era esonerato dal valutarli come presunzioni semplici ex art. 2729 primo comma c.c. e cioè come elementi che, in presenza di altri da valutarsi, secondo il suo apprezzamento, come gravi e precisi e concordanti, potessero costituire prova dell’avanzata pretesa (v. Cass. 8/7/1994 n. 6437). In conclusione in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bologna, il quale riesaminerà la controversia limitatamente alla questione della spettanza dello straordinario (avendo il ricorrente proposto acquiescenza ex art. 329 c.p.c. all’altro capo della sentenza impugnata relativo all’indennità di maneggio di danaro) offrendo in proposito adeguata motivazione e uniformandosi ai seguenti principi di diritto: «La disposizione generalizzata e costantemente accettata dai lavoratori di un’azienda dtrasporti di percepire uno straordinario forfettizzato non costituisce uso aziendale di maggior favore per il lavoratore, tale da prevalere ex art. 2078, primo comma c.c., sulle norme dispositive o sui contratti collettivi e da impedirgli di provare il diritto alla differenza tra lo straordinario forfettizzato e quello maggiore spettantegli per il lavoro effettivamente svolto. Pertanto il giudice di merito, pur in presenza di una prassi costante di liquidazione in favore dei lavoratori di uno straordinario forfettizzato, non può esonerarsi dal valutare l’ammissibilità e la fondatezza delle prove addotte dal lavoratore al fine di dimostrare il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto in eccedenza a quello forfettariamente corrispostogli. Il giudice di merito, altresì, non può esimersi dal valutare le prove risultanti dai dischi cronotachigrafici che, a norma dell’art. 2712 c.c., se non disconosciuti formano piena prova dei fatti da essi risultanti e in essi riprodotti e, se disconosciuti, possono costituire presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. unitamente ad altri elementi di prova gravi precisi e concordanti». P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame al Tribunale di Bologna, il quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
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