TAR LAZIO, ROMA, Sez. Terza ter - Sentenza  2 Agosto 2005 -

Torino Calcio S.p.a / FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO    

 

REPUBBLICA    ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza

Composto dai Magistrati:

Stefano               BACCARINI                        Presidente

Silvestro Maria  RUSSO                                 Componente

Stefano               FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7094 del 2005 Reg. Gen. proposto da Torino Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Benessia, Pietro Adonnino, Vincenzo Cerulli Irelli, Stefano Gattamelata e Federico Vecchio, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ludovisi n. 16; 

CONTRO

- Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 9;

- Consiglio federale della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

- Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli n. 2;

- Lega Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Luigi Medugno e Cristina Rossello, presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama n. 12;

e nei confronti

 

di Treviso Football Club 1993 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stilo, Ezio Galea, Salvatore Raciti e Carlo Abbate, elettivamente domiciliata presso l’ultimo difensore, in Roma, alla via Fulcieri Paulucci De’Calboli n. 1;

di Napoli  Soccer S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Minervini, Stefano Vinti, Edoardo Chiacchio e Maurizio Santori, presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emilia n. 88;

e con l’intervento ad adiuvandum

di Russo Roberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Viglione, Giancarlo Viglione e Cataldo D’Andria, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Viglione, alla via Ovidio n. 32;

per l’annullamento

- della delibera del Consiglio federale della F.I.G.C. di cui al comunicato ufficiale n. 10/A del 15/7/2005, che ha disposto la non ammissione della ricorrente al campionato di serie A  per la stagione sportiva 2005/2006;

- di tutti i provvedimenti a quelli sopra richiamati e connessi, presupposti e/o conseguenti, tra cui vanno ricompresi  anche le determinazioni adottate dalla Co.Vi.So.C in data 8/7/2005 e dalla Co.A.Vi.So.C in data non conosciuta, e, per quanto necessario, del C.U. n. 189/A del 15/3/2005 della F.I.G.C.;

- del lodo reso dal Collegio arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. in data 26/7/2005;

- nonche’ per l’accertamento del diritto del Torino Calcio S.p.a. a partecipare al campionato di serie A per la stagione sportiva  2005/2006, e per il  risarcimento del danno subito dall’illegittima non ammissione alla partecipazione al suddetto torneo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del CONI, del Treviso Football Club s.r.l. e della Napoli Soccer spa;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Russo Roberto;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 2.8.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per fare ricorso alla sentenza in forma semplificata in virtu’ del rinvio effettuato dall’art. 3, III comma, della legge 17/10/2003, n. 280 all’art. 26 della legge 6/12/1971, n. 1034;

Ritenuto preliminarmente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna il lodo arbitrale emesso in data 26/7/2005 dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, risultando lo stesso, per la sua natura negoziale, impugnabile solamente per incapacita’ delle parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo ed eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, senza possibilita’ di prospettare errores in iudicando (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 7/4/2005, n. 2571);

Ritenuto altresi’ che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.O.N.I., in quanto, a termini dell’art. 20 del Regolamento della Camera, “il lodo e’ imputabile esclusivamente all’organo arbitrale. In nessun caso il lodo puo’ essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.”;

Considerato che, ai fini del decidere, non occorre risolvere la questione relativa alla effettiva perentorieta’ (prima ancora della legittimita’) dei termini previsti nel C.U. n. 189/A della F.I.G.C. per scandire gli adempimenti concernenti l’ammissione ai campionati professionistici 2005/2006, in quanto, in ogni caso, difettano, anche alla data odierna, cosi’ come alla data di conclusione del procedimento amministrativo, taluni dei requisiti prescritti dallo stesso Comunicato Ufficiale, e rilevati dalla Co.Vi.So.C. con la nota in data 8/7/05;

Ritenuto, in primo luogo, che, anche a seguire le argomentazioni, sia di ordine formale che sistematico, di parte ricorrente circa il carattere ordinatorio del termine del 30/6/05, non puo’ ritenersi superato il mancato possesso del requisito del pagamento dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31/3/05, in quanto con la nota in data 11/7/05 l’Agenzia delle Entrate di Torino non ha accolto l’istanza (presentata in pari data dal Torino Calcio S.p.a.) di rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, ma si e’ limitata a comunicare che “provvedera’ a concedere la rateazione di quanto interamente dovuto … contestualmente alla produzione di idonea garanzia fideiussoria”, concedendo a tale fine 30 giorni (a scadere il prossimo 10/8/2005);

Ritenuto, d’altro canto, che non puo’ assumere rilievo la circostanza che con precedenti provvedimenti dell’Ufficio di Torino 1 dell’Agenzia delle Entrate del 26/5/05 la ricorrente aveva ottenuto la ripartizione del pagamento del proprio debito fiscale in sessanta rate mensili, atteso che detto provvedimento e’ stato poi superato (con conseguente reiscrizione della garanzia ipotecaria)  a causa dell’invalidita’ della polizza fideiussoria;

Considerato, ancora, che il fatto che quest’ultima sia risultata falsificata a danno della ricorrente e’ privo in questa sede di spessore giuridico, in quanto, come noto, in tema di riscossione delle imposte, non trova applicazione il principio di cui all’art. 1218 c.c. (relativo all’ammissibilita’ della prova da parte del debitore dell’impossibilita’ di adempiere la prestazione, derivante da causa non imputabile), essendo le relative procedure disciplinate da disposizioni specifiche che tengono conto della peculiarita’ del rapporto tributario, che si instaura tra un soggetto privato ed uno pubblico (in termini Cass., Sez. trib., 17/9/2001, n. 11659);

Ritenuto che, sebbene anche l’assenza di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale legittima il diniego di iscrizione al campionato, peraltro nel caso di specie il bilancio della societa’ al 31/12/2004 e’ accompagnato da una relazione della societa’ di revisione (sulla conformita’ dello stato patrimoniale ai criteri di redazione raccomandati dalla F.I.G.C.) PricewaterhouseCooper in data 11/7/05, che esprime “un’oggettiva incertezza  - (in ordine al fatto) - che la societa’ sia in grado di continuare la propria attivita’ come azienda in funzionamento”;

Considerato, con riguardo alle ulteriori censure dedotte, che non appare meritevole di positiva valutazione la doglianza con la quale si lamenta la mancata allegazione, al provvedimento federale gravato, del parere sfavorevole della Co.A.Vi.So.C., in conformita’ del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il mancato rilascio degli atti citati nella parte motiva non rende illegittimo il provvedimento motivato per relationem (Cons. Stato, Sez. V, 21/1/1997, n. 23), e rileva, piuttosto, in quanto impedisce il decorso del termine per ricorrere (Cons. Stato, Sez. IV, 24/9/1997, n. 1004);

Ritenuto, ancora, che non appare configurabile il dedotto vizio motivazionale, atteso che le ragioni della mancata ammissione del Torino Calcio S.p.a. al campionato di serie A per la stagione 2005/2006 sono chiaramente riconducibili alle osservazioni critiche svolte dalla Co.Vi.So.C., recepite dal provvedimento gravato, e fatte oggetto di puntuali censure da parte della ricorrente;

Osservato, inoltre, al riguardo, che, per costante giurisprudenza, la garanzia di adeguata tutela delle proprie ragioni non viene meno per il solo fatto che nel provvedimento finale non risultano chiaramente e compiutamente esplicitate in motivazione le ragioni sottese alla scelta, allorche’ le stesse possano essere colte dalla lettura degli atti afferenti alle diverse fasi nella quale si articola il procedimento, e contestate attraverso appropriate censure (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 22/12/1998, n. 1866);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, ed in parte respinto, pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio; 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III, definitivamente pronunciando, in parte respinge, ed in parte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita’ amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.8.2005.

Stefano

Baccarini

Presidente

Stefano

Fantini

Componente, Est.

 

 

 

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