REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione
Terza
Composto
dai Magistrati:
Stefano BACCARINI Presidente
Silvestro
Maria RUSSO Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 7094 del 2005 Reg. Gen. proposto da Torino Calcio S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Angelo Benessia, Pietro Adonnino, Vincenzo Cerulli Irelli, Stefano Gattamelata e
Federico Vecchio, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla
Via Ludovisi n. 16;
CONTRO
-
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del Presidente pro
tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti,
presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 9;
-
Consiglio federale della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
- Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- C.O.N.I.
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, presso il quale e’
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli n. 2;
- Lega
Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Cristina Rossello, presso
quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama n. 12;
di Treviso
Football Club 1993 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stilo, Ezio Galea, Salvatore
Raciti e Carlo Abbate, elettivamente domiciliata presso l’ultimo difensore, in
Roma, alla via Fulcieri Paulucci De’Calboli n. 1;
di Napoli
Soccer S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Paolo Minervini, Stefano Vinti, Edoardo Chiacchio e Maurizio
Santori, presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Emilia n.
88;
e con
l’intervento ad adiuvandum
di Russo
Roberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Viglione, Giancarlo Viglione
e Cataldo D’Andria, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Viglione,
alla via Ovidio n. 32;
per
l’annullamento
- della
delibera del Consiglio federale della F.I.G.C. di cui al comunicato ufficiale n.
10/A del 15/7/2005, che ha disposto la non ammissione della ricorrente al
campionato di serie A per la stagione sportiva 2005/2006;
- di tutti
i provvedimenti a quelli sopra richiamati e connessi, presupposti e/o
conseguenti, tra cui vanno ricompresi anche le determinazioni adottate dalla
Co.Vi.So.C in data 8/7/2005 e dalla Co.A.Vi.So.C in data non conosciuta, e, per
quanto necessario, del C.U. n. 189/A del 15/3/2005 della F.I.G.C.;
- del lodo
reso dal Collegio arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport presso il C.O.N.I. in data 26/7/2005;
- nonche’
per l’accertamento del diritto del Torino Calcio S.p.a. a partecipare al
campionato di serie A per la stagione sportiva 2005/2006, e per il
risarcimento del danno subito dall’illegittima non ammissione alla
partecipazione al suddetto torneo;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del CONI, del Treviso
Football Club s.r.l. e della Napoli Soccer spa;
Visto
l’atto di intervento ad adiuvandum di Russo Roberto;
Visti gli
atti tutti della causa;
Relatore,
alla camera di consiglio del 2.8.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;
Uditi i
difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto
che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per fare ricorso alla
sentenza in forma semplificata in virtu’ del rinvio effettuato dall’art. 3, III
comma, della legge 17/10/2003, n. 280 all’art. 26 della legge 6/12/1971, n.
1034;
Ritenuto
preliminarmente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte
in cui impugna il lodo arbitrale emesso in data 26/7/2005 dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, risultando lo stesso, per la sua natura
negoziale, impugnabile solamente per incapacita’ delle parti e degli arbitri,
per errore sostanziale, violenza, dolo ed eccesso di potere con riguardo ai
limiti del mandato ricevuto, senza possibilita’ di prospettare errores in
iudicando (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 7/4/2005, n. 2571);
Ritenuto
altresi’ che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
C.O.N.I., in quanto, a termini dell’art. 20 del Regolamento della Camera, “il
lodo e’ imputabile esclusivamente all’organo arbitrale. In nessun caso il lodo
puo’ essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.”;
Considerato che, ai fini del decidere, non occorre risolvere la questione
relativa alla effettiva perentorieta’ (prima ancora della legittimita’) dei
termini previsti nel C.U. n. 189/A della F.I.G.C. per scandire gli adempimenti
concernenti l’ammissione ai campionati professionistici 2005/2006, in quanto, in
ogni caso, difettano, anche alla data odierna, cosi’ come alla data di
conclusione del procedimento amministrativo, taluni dei requisiti prescritti
dallo stesso Comunicato Ufficiale, e rilevati dalla Co.Vi.So.C. con la nota in
data 8/7/05;
Ritenuto,
in primo luogo, che, anche a seguire le argomentazioni, sia di ordine formale
che sistematico, di parte ricorrente circa il carattere ordinatorio del termine
del 30/6/05, non puo’ ritenersi superato il mancato possesso del requisito del
pagamento dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31/3/05, in quanto
con la nota in data 11/7/05 l’Agenzia delle Entrate di Torino non ha accolto
l’istanza (presentata in pari data dal Torino Calcio S.p.a.) di rateizzazione ex
art. 19 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, ma si e’ limitata a comunicare che
“provvedera’ a concedere la rateazione di quanto interamente dovuto …
contestualmente alla produzione di idonea garanzia fideiussoria”, concedendo a
tale fine 30 giorni (a scadere il prossimo 10/8/2005);
Ritenuto,
d’altro canto, che non puo’ assumere rilievo la circostanza che con precedenti
provvedimenti dell’Ufficio di Torino 1 dell’Agenzia delle Entrate del 26/5/05 la
ricorrente aveva ottenuto la ripartizione del pagamento del proprio debito
fiscale in sessanta rate mensili, atteso che detto provvedimento e’ stato poi
superato (con conseguente reiscrizione della garanzia ipotecaria) a causa dell’invalidita’
della polizza fideiussoria;
Considerato, ancora, che il fatto che quest’ultima sia risultata falsificata a
danno della ricorrente e’ privo in questa sede di spessore giuridico, in quanto,
come noto, in tema di riscossione delle imposte, non trova applicazione il
principio di cui all’art. 1218 c.c. (relativo all’ammissibilita’ della prova da
parte del debitore dell’impossibilita’ di adempiere la prestazione, derivante da
causa non imputabile), essendo le relative procedure disciplinate da
disposizioni specifiche che tengono conto della peculiarita’ del rapporto
tributario, che si instaura tra un soggetto privato ed uno pubblico (in termini
Cass., Sez. trib., 17/9/2001, n. 11659);
Ritenuto
che, sebbene anche l’assenza di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa
federale legittima il diniego di iscrizione al campionato, peraltro nel caso di
specie il bilancio della societa’ al 31/12/2004 e’ accompagnato da una relazione
della societa’ di revisione (sulla conformita’ dello stato patrimoniale ai
criteri di redazione raccomandati dalla F.I.G.C.) PricewaterhouseCooper in data
11/7/05, che esprime “un’oggettiva incertezza - (in ordine al fatto) - che la
societa’ sia in grado di continuare la propria attivita’ come azienda in
funzionamento”;
Considerato, con riguardo alle ulteriori censure dedotte, che non appare
meritevole di positiva valutazione la doglianza con la quale si lamenta la
mancata allegazione, al provvedimento federale gravato, del parere sfavorevole
della Co.A.Vi.So.C., in conformita’ del consolidato indirizzo giurisprudenziale
secondo cui il mancato rilascio degli atti citati nella parte motiva non rende
illegittimo il provvedimento motivato per relationem (Cons. Stato, Sez. V,
21/1/1997, n. 23), e rileva, piuttosto, in quanto impedisce il decorso del
termine per ricorrere (Cons. Stato, Sez. IV, 24/9/1997, n. 1004);
Ritenuto,
ancora, che non appare configurabile il dedotto vizio motivazionale, atteso che
le ragioni della mancata ammissione del Torino Calcio S.p.a. al campionato di
serie A per la stagione 2005/2006 sono chiaramente riconducibili alle
osservazioni critiche svolte dalla Co.Vi.So.C., recepite dal provvedimento
gravato, e fatte oggetto di puntuali censure da parte della ricorrente;
Osservato,
inoltre, al riguardo, che, per costante giurisprudenza, la garanzia di adeguata
tutela delle proprie ragioni non viene meno per il solo fatto che nel
provvedimento finale non risultano chiaramente e compiutamente esplicitate in
motivazione le ragioni sottese alla scelta, allorche’ le stesse possano essere
colte dalla lettura degli atti afferenti alle diverse fasi nella quale si
articola il procedimento, e contestate attraverso appropriate censure (in
termini Cons. Stato, Sez. IV, 22/12/1998, n. 1866);
Ritenuto,
in conclusione, che il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, ed
in parte respinto, pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III,
definitivamente pronunciando, in parte respinge, ed in parte dichiara
inammissibile il ricorso.
Compensa
tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita’ amministrativa.
Cosi’
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.8.2005.
Stefano |
Baccarini |
Presidente |
Stefano |
Fantini |
Componente, Est. |
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