TAR LAZIO, ROMA, Sez. Terza ter - Sentenza  2 Agosto 2005 -

Salernitana Sport S.p.a / FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO    

REPUBBLICA    ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza

Composto dai Magistrati:

Stefano               BACCARINI                        Presidente

Silvestro Maria  RUSSO                                 Componente

Stefano               FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7147 del 2005 Reg. Gen. proposto da Salernitana Sport S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Brancaccio, Guglielmo Scarlato, Giuseppe Matteo Masoni e Raffaele Izzo, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cicerone n. 28; 

CONTRO

- Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n.9;

- Consiglio federale della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

- Commissione sulla Vigilanza delle societa’ di calcio professionistiche - CO.VI.SO.C, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- Commissione di Appello sulla Vigilanza delle societa’ di calcio professionistiche – Co.A.Vi.So.C, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- Collegio arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

- Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to Alberto Angeletti, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli n. 2;

- Lega Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti

 

- di U.S. Catanzaro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to Gerardo Carvelli, ed elettivamente domiciliata presso l’avv.to Federico Carvelli in Roma, via della Giuliana n.50;

- di Napoli Soccer spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Minervini, Stefano Vinti, Edoardo Chiacchio e Maurizio Santori, presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma alla via Emilia n. 88;

- di Vicenza Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Luigi Polato, Giovanni Sciacca e Piero d’Amelio, presso gli ultimi due elettivamente domiciliata in Roma, alla Via della Vite n. 7;

- Pescara Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cicchella, Francesco Sibilla e Ferruccio Puzzello, presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Nomentana n. 251, che e’ anche intervenuta ad opponendum;

e con l’intervento ad adiuvandum

- del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, in persona del Presidente pro tempore sig. Salvatore Orilia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Di Ruocco, Italo Rocco, e Massimo Gennatiempo, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale di Villa Grazioli n. 13, presso lo studio dell’Avv. G. Giuffre’;

- della LI.RA. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ennio De Vita e Sabato Criscuolo, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gallia n. 122, presso Carmine De Vita;

- della Provincia di Salerno in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Lentini, ed elettivamente domiciliata in Roma, al Viale di Villa Grazioli n. 13, presso lo studio dell’Avv. Giuffre’;

- del Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo e Diego Vaiano, presso i quali e’ elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3;

per l’annullamento

- della delibera del Consiglio federale della F.I.G.C. di cui al comunicato ufficiale n. 12/A del 15/7/2005, che ha disposto la non ammissione della Salernitana al campionato di serie B per la stagione sportiva 2005/2006;

- del parere della Co.A.Vi.So.C. reso nella seduta del 14/7/2005;

- della decisione della CO.VI.SO.C. adottata nella seduta del 7/7/2005;

- ove occorra, del C.U. della F.I.G.C. n. 189/A del 15/3/2005, relativamente al punto 7, lett. B;

- ove occorra, del C.U. della F.I.G.C. n. 162/A del 31/1/2005;

- del lodo - provvedimento reso dal Collegio arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.;

- nonche’ per l’accertamento del diritto della Salernitana Sport a partecipare al campionato di serie B per l’anno 2005/2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del C.O.N.I., della Napoli Soccer spa, e della U.S. Catanzaro spa;

Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Salernitana;

Visto il ricorso incidentale proposto dal Vicenza Calcio spa;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum del Centro di Coordinamento Salernitana Club, della LI.RA. srl, della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno;

Visto l’atto di intervento ad opponendum del Pescara Calcio spa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 2.8.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza.

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per fare ricorso alla sentenza in forma semplificata in virtu’ del rinvio effettuato dall’art. 3, III comma, della legge 17/10/2003, n. 280 all’art. 26 della legge 6/12/1971, n. 1034;

Ritenuto preliminarmente che devono essere dichiarate inammissibili le censure dedotte nel punto sub B) del ricorso avverso il lodo arbitrale emesso in data 26/7/2005 dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, risultando lo stesso, per la sua natura negoziale, impugnabile solamente per incapacita’ delle parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo ed eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, senza possibilita’ di prospettare errores in iudicando (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 7/4/2005, n. 2571);

Ritenuto altresi’ che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.O.N.I., in quanto, a termini dell’art. 20 del Regolamento della Camera, “il lodo e’ imputabile esclusivamente all’organo arbitrale. In nessun caso il lodo puo’ essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.”;

Ritenuto che non risultano fondate le plurime censure, di ordine formale e sostanziale, svolte nei confronti dei provvedimenti gravati che, nel ritenere non assolto, da parte della Salernitana Sport S.p.a., il requisito del pagamento dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31/3/05, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, non avrebbero tenuto in adeguata considerazione la nota del Direttore dell’Ufficio di Salerno dell’Agenzia delle Entrate in data 23/6/2005;

Considerato infatti che detta nota reca l’attestazione del Direttore  “che da un esame preliminare della documentazione acquisita, sussistono tutti i presupposti e requisiti di legge per addivenire al perfezionamento dell’accordo di transazione e dilazione dell’intero carico tributario …”, con la premessa “che e’ in corso l’attivita’ istruttoria per l’esame della documentazione … ai fini del perfezionamento della transazione per il successivo inoltro alla Direzione Centrale”;

Ritenuto dunque che da tale nota non si inferisce affatto l’intervenuta transazione tributaria, la quale, a termini dell’art. 3, III comma, del D.L. 8/7/2002, n. 138, convertito nella legge 8/8/2002, n. 178, richiede un atto approvato dal direttore dell’Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, acquisiti altresi’ gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto dunque che risulta documentata solamente una disponibilita’ dell’Amministrazione finanziaria ad addivenire alla transazione, ancora in fase istruttoria, come confermato anche dalla successiva nota dell’Agenzia delle Entrate in data 8/7/2005;

Considerato ancora che, peraltro, anche la transazione, di per se’, non e’ documentazione comprovante la pendenza di una lite non temeraria, in quanto, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la circolare n. 8 in data 4/3/2005 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento, in conformita’ con la causa del contratto di transazione, chiarisce, recependo il parere del Consiglio di Stato, che alla transazione puo’ pervenirsi non solo in caso di sussistenza di liti attuali, ma anche, in attuazione del principio di economicita’ dell’azione amministrativa, in presenza di crediti tributari derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti di contribuenti rilevatisi insolventi, evitando cosi’ la stessa insorgenza di episodi contenziosi, ed avendo come obiettivo la maggiore economicita’ e proficuita’ dello strumento transattivo rispetto all’attivita’ di riscossione coattiva;

Ritenuto che deve essere disattesa anche la censura con cui si lamenta la violazione dei principi in tema di formazione della volonta’ degli organi collegiali, con riguardo al parere espresso dalla Co.A.Vi.So.C. in data 14/7/2005 nell’assenza di due componenti (il prof. Maurizio Dallocchio ed il dr. Salvo Spinello), seppure sentiti telefonicamente;

Ritenuto infatti che la Co.A.Vi.So.C. (Commissione di appello sulla Vigilanza delle Societa’ di Calcio Professionistiche), in considerazione della sua composizione e delle sue competenze, entrambe desumibili dalla previsione dell’art. 90 bis delle N.O.I.F., si configura come collegio virtuale, che puo’ dunque funzionare anche in assenza di alcuni componenti, purche’ sia rispettato il quorum strutturale;

Considerato ancora che in tale senso depone inequivocabilmente la previsione dell’art. 7 delle N.O.I.F., che, in tema di funzionamento degli organi collegiali, al quarto comma, stabilisce che ”sono regolarmente costituiti con la presenza della meta’ piu’ uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parita’ prevale il voto del Presidente. Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza”;

Considerato, ad integrazione di quanto precede, che il criterio residuale per individuare quando un organo collegiale debba ritenersi “perfetto” e’ quello che assegna tale connotazione al Collegio per il quale, accanto ai componenti effettivi, sono previsti anche componenti supplenti (allo scopo di consentire al Collegio di svolgere le sue operazioni con continuita’ e tempestivita’, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall’impedimento di taluno dei suoi componenti) (Cons. Stato, Sez. VI, 2/2/2004 n. 324);

Osservato che, con riguardo alla Co.A.Vi.So.C. il citato art. 90 bis delle N.O.I.F. non prevede membri supplenti;

Ritenuto che non appare meritevole di positiva valutazione neppure il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge generale sul procedimento amministrativo, come modificata dalla legge 11/2/2005, n. 15, atteso che nel procedimento in esame, costituito da vari atti predecisori (della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C.) non occorre il preavviso di rigetto, la cui funzione di discovery delle valutazioni dell’Amministrazione appare inutile, in quanto l’interessato ha gia’ acquisito aliunde la conoscenza dei motivi ostativi all’ammissione al campionato;

Ritenuto ancora che i controlli effettuati dalla Co.Vi.So.C. non violano la norma di cui all’art. 12 della legge 23/3/1981, n. 91, in quanto sono finalizzati proprio a verificare l’equilibrio finanziario delle societa’ al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, che verrebbe impedito dall’eventuale stato di insolvenza delle societa’ calcistiche;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso principale deve essere respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti;

Ritenuto che, allo stesso modo, deve essere respinto anche il ricorso per motivi aggiunti, evincendosi dalle stesse allegazioni della ricorrente la inconfigurabilita’ di un’identita’ di condizioni tra la Salernitana e le altre Societa’ che hanno asseritamente fruito della possibilita’ di un breve differimento del termine per il pagamento dei soli debiti previdenziali;

Ritenuto, di conseguenza, che risulta inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dal Vicenza Calcio, tendente ad ottenere l’esclusione della ricorrente principale anche per mancato pagamento dei debiti nei confronti dell’E.N.P.A.L.S., in quanto la reiezione del ricorso principale rende inutile l’esame del ricorso incidentale, che e’ in rapporto di accessorieta’ con il primo;

Ritenuto che sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio; 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e quello per motivi aggiunti; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita’ amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.8.2005.

Stefano

Baccarini

Presidente

Stefano

Fantini

Componente, Est.

 

 

 

 

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