REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione
Terza
Composto
dai Magistrati:
Stefano BACCARINI Presidente
Silvestro
Maria RUSSO Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 7147 del 2005 Reg. Gen. proposto da Salernitana Sport S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Antonio Brancaccio, Guglielmo Scarlato, Giuseppe Matteo Masoni e Raffaele
Izzo, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cicerone
n. 28;
CONTRO
-
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del Presidente pro
tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti,
presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n.9;
-
Consiglio federale della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
-
Commissione sulla Vigilanza delle societa’ di calcio professionistiche -
CO.VI.SO.C, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;
-
Commissione di Appello sulla Vigilanza delle societa’ di calcio
professionistiche – Co.A.Vi.So.C, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
- Collegio
arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il
C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
- Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- C.O.N.I.
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv.to Alberto Angeletti, presso il quale e’
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli n. 2;
- Lega
Nazionale Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio;
- di U.S.
Catanzaro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv.to Gerardo Carvelli, ed elettivamente
domiciliata presso l’avv.to Federico Carvelli in Roma, via della Giuliana n.50;
- di
Napoli Soccer spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Minervini, Stefano Vinti, Edoardo
Chiacchio e Maurizio Santori, presso il secondo elettivamente domiciliata in
Roma alla via Emilia n. 88;
- di
Vicenza Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Luigi Polato, Giovanni Sciacca e Piero
d’Amelio, presso gli ultimi due elettivamente domiciliata in Roma, alla Via
della Vite n. 7;
- Pescara
Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cicchella, Francesco Sibilla e Ferruccio Puzzello,
presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Nomentana n.
251, che e’ anche intervenuta ad opponendum;
e con
l’intervento ad adiuvandum
- del
Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, in persona del Presidente pro tempore
sig. Salvatore Orilia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Di Ruocco,
Italo Rocco, e Massimo Gennatiempo, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale
di Villa Grazioli n. 13, presso lo studio dell’Avv. G. Giuffre’;
- della
LI.RA. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Ennio De Vita e Sabato Criscuolo, elettivamente domiciliata
in Roma, alla Via Gallia n. 122, presso Carmine De Vita;
- della
Provincia di Salerno in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Lorenzo Lentini, ed elettivamente domiciliata in Roma, al Viale
di Villa Grazioli n. 13, presso lo studio dell’Avv. Giuffre’;
- del
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Paolo e Diego Vaiano, presso i quali e’ elettivamente domiciliato
in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3;
per
l’annullamento
- della
delibera del Consiglio federale della F.I.G.C. di cui al comunicato ufficiale n.
12/A del 15/7/2005, che ha disposto la non ammissione della Salernitana al
campionato di serie B per la stagione sportiva 2005/2006;
- del
parere della Co.A.Vi.So.C. reso nella seduta del 14/7/2005;
- della
decisione della CO.VI.SO.C. adottata nella seduta del 7/7/2005;
- ove
occorra, del C.U. della F.I.G.C. n. 189/A del 15/3/2005, relativamente al punto
7, lett. B;
- ove
occorra, del C.U. della F.I.G.C. n. 162/A del 31/1/2005;
- del lodo
- provvedimento reso dal Collegio arbitrale della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.;
- nonche’
per l’accertamento del diritto della Salernitana Sport a partecipare al
campionato di serie B per l’anno 2005/2006;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C., del C.O.N.I., della Napoli
Soccer spa, e della U.S. Catanzaro spa;
Visto il
ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Salernitana;
Visto il
ricorso incidentale proposto dal Vicenza Calcio spa;
Visti gli
atti di intervento ad adiuvandum del Centro di Coordinamento Salernitana Club,
della LI.RA. srl, della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno;
Visto
l’atto di intervento ad opponendum del Pescara Calcio spa;
Visti gli
atti tutti della causa;
Relatore,
alla camera di consiglio del 2.8.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;
Uditi i
difensori delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto
che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per fare ricorso alla
sentenza in forma semplificata in virtu’ del rinvio effettuato dall’art. 3, III
comma, della legge 17/10/2003, n. 280 all’art. 26 della legge 6/12/1971, n.
1034;
Ritenuto
preliminarmente che devono essere dichiarate inammissibili le censure dedotte
nel punto sub B) del ricorso avverso il lodo arbitrale emesso in data 26/7/2005
dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, risultando lo stesso,
per la sua natura negoziale, impugnabile solamente per incapacita’ delle parti e
degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo ed eccesso di potere con
riguardo ai limiti del mandato ricevuto, senza possibilita’ di prospettare
errores in iudicando (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 7/4/2005, n. 2571);
Ritenuto
altresi’ che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
C.O.N.I., in quanto, a termini dell’art. 20 del Regolamento della Camera, “il
lodo e’ imputabile esclusivamente all’organo arbitrale. In nessun caso il lodo
puo’ essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.”;
Ritenuto
che non risultano fondate le plurime censure, di ordine formale e sostanziale,
svolte nei confronti dei provvedimenti gravati che, nel ritenere non assolto, da
parte della Salernitana Sport S.p.a., il requisito del pagamento dei debiti nei
confronti dell’Erario, scaduti al 31/3/05, derivanti dai rapporti di lavoro con
tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,
non avrebbero tenuto in adeguata considerazione la nota del Direttore
dell’Ufficio di Salerno dell’Agenzia delle Entrate in data 23/6/2005;
Considerato infatti che detta nota reca l’attestazione del Direttore “che da un
esame preliminare della documentazione acquisita, sussistono tutti i presupposti
e requisiti di legge per addivenire al perfezionamento dell’accordo di
transazione e dilazione dell’intero carico tributario …”, con la premessa “che
e’ in corso l’attivita’ istruttoria per l’esame della documentazione … ai fini
del perfezionamento della transazione per il successivo inoltro alla Direzione
Centrale”;
Ritenuto
dunque che da tale nota non si inferisce affatto l’intervenuta transazione
tributaria, la quale, a termini dell’art. 3, III comma, del D.L. 8/7/2002, n.
138, convertito nella legge 8/8/2002, n. 178, richiede un atto approvato dal
direttore dell’Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione
consultiva per la riscossione, acquisiti altresi’ gli altri pareri
obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge;
Ritenuto
dunque che risulta documentata solamente una disponibilita’ dell’Amministrazione
finanziaria ad addivenire alla transazione, ancora in fase istruttoria, come
confermato anche dalla successiva nota dell’Agenzia delle Entrate in data
8/7/2005;
Considerato ancora che, peraltro, anche la transazione, di per se’, non e’
documentazione comprovante la pendenza di una lite non temeraria, in quanto,
contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la circolare n. 8 in data
4/3/2005 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento, in
conformita’ con la causa del contratto di transazione, chiarisce, recependo il
parere del Consiglio di Stato, che alla transazione puo’ pervenirsi non solo in
caso di sussistenza di liti attuali, ma anche, in attuazione del principio di
economicita’ dell’azione amministrativa, in presenza di crediti tributari
derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti di contribuenti rilevatisi
insolventi, evitando cosi’ la stessa insorgenza di episodi contenziosi, ed
avendo come obiettivo la maggiore economicita’ e proficuita’ dello strumento
transattivo rispetto all’attivita’ di riscossione coattiva;
Ritenuto
che deve essere disattesa anche la censura con cui si lamenta la violazione dei
principi in tema di formazione della volonta’ degli organi collegiali, con
riguardo al parere espresso dalla Co.A.Vi.So.C. in data 14/7/2005 nell’assenza
di due componenti (il prof. Maurizio Dallocchio ed il dr. Salvo Spinello),
seppure sentiti telefonicamente;
Ritenuto
infatti che la Co.A.Vi.So.C. (Commissione di appello sulla Vigilanza delle
Societa’ di Calcio Professionistiche), in considerazione della sua composizione
e delle sue competenze, entrambe desumibili dalla previsione dell’art. 90 bis
delle N.O.I.F., si configura come collegio virtuale, che puo’ dunque funzionare
anche in assenza di alcuni componenti, purche’ sia rispettato il quorum
strutturale;
Considerato ancora che in tale senso depone inequivocabilmente la previsione
dell’art. 7 delle N.O.I.F., che, in tema di funzionamento degli organi
collegiali, al quarto comma, stabilisce che ”sono regolarmente costituiti con la
presenza della meta’ piu’ uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti ed in caso di parita’ prevale il voto del Presidente.
Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti di
video e teleconferenza”;
Considerato, ad integrazione di quanto precede, che il criterio residuale per
individuare quando un organo collegiale debba ritenersi “perfetto” e’ quello che
assegna tale connotazione al Collegio per il quale, accanto ai componenti
effettivi, sono previsti anche componenti supplenti (allo scopo di consentire al
Collegio di svolgere le sue operazioni con continuita’ e tempestivita’, senza
che il suo agire sia impedito o ritardato dall’impedimento di taluno dei suoi
componenti) (Cons. Stato, Sez. VI, 2/2/2004 n. 324);
Osservato
che, con riguardo alla Co.A.Vi.So.C. il citato art. 90 bis delle N.O.I.F. non
prevede membri supplenti;
Ritenuto
che non appare meritevole di positiva valutazione neppure il motivo con cui si
deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge generale sul procedimento
amministrativo, come modificata dalla legge 11/2/2005, n. 15, atteso che nel
procedimento in esame, costituito da vari atti predecisori (della Co.Vi.So.C. e
della Co.A.Vi.So.C.) non occorre il preavviso di rigetto, la cui funzione di
discovery delle valutazioni dell’Amministrazione appare inutile, in quanto
l’interessato ha gia’ acquisito aliunde la conoscenza dei motivi ostativi
all’ammissione al campionato;
Ritenuto
ancora che i controlli effettuati dalla Co.Vi.So.C. non violano la norma di cui
all’art. 12 della legge 23/3/1981, n. 91, in quanto sono finalizzati proprio a
verificare l’equilibrio finanziario delle societa’ al solo scopo di garantire il
regolare svolgimento dei campionati sportivi, che verrebbe impedito
dall’eventuale stato di insolvenza delle societa’ calcistiche;
Ritenuto,
in conclusione, che il ricorso principale deve essere respinto per
l’infondatezza dei motivi dedotti;
Ritenuto
che, allo stesso modo, deve essere respinto anche il ricorso per motivi
aggiunti, evincendosi dalle stesse allegazioni della ricorrente la
inconfigurabilita’ di un’identita’ di condizioni tra la Salernitana e le altre
Societa’ che hanno asseritamente fruito della possibilita’ di un breve
differimento del termine per il pagamento dei soli debiti previdenziali;
Ritenuto,
di conseguenza, che risulta inammissibile per carenza di interesse il ricorso
incidentale proposto dal Vicenza Calcio, tendente ad ottenere l’esclusione della
ricorrente principale anche per mancato pagamento dei debiti nei confronti dell’E.N.P.A.L.S.,
in quanto la reiezione del ricorso principale rende inutile l’esame del ricorso
incidentale, che e’ in rapporto di accessorieta’ con il primo;
Ritenuto
che sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di
giudizio;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e quello per motivi
aggiunti; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa
tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita’ amministrativa.
Cosi’
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.8.2005.
Stefano |
Baccarini |
Presidente |
Stefano |
Fantini |
Componente, Est. |
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