TAR LAZIO, ROMA, Sez. Terza ter - Ordinanza 2 Agosto 2005 -

SOC FC MESSINA PELORO SRL / FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO    

REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE TERZA TER 

 

Registro Ordinanze:/

                                                                         Registro Generale:  7148/2005

 

 

nelle persone dei Signori:

STEFANO BACCARINI Presidente 

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons.

GIULIA FERRARI Primo Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 02 Agosto 2005

 

Visto il ricorso 7148/2005  proposto da:

SOC FC MESSINA PELORO SRL

 

rappresentata e difesa da:

BRIGUGLIO CARMELO

SCOCA AVV. FRANCO GAETANO

GIANNOTTA AVV. MARIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA G. PAISIELLO, 55

presso

SCOCA AVV. FRANCO GAETANO 

 

contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO  

rappresentato e difeso da:

GALLAVOTTI AVV. MARIO

MEDUGNO AVV. LUIGI

con domicilio eletto in ROMA

VIA PO, 9

presso

GALLAVOTTI AVV. MARIO 

 

CONI 

rappresentato e difeso da:

ANGELETTI AVV. ALBERTO

con domicilio eletto in ROMA

VIA G PISANELLI, 2

presso la sua sede

 

 

CONI - CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT 

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC  

 

e nei confronti di

SOC BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA 

rappresentato e difeso da:

CLARIZIA AVV. ANGELO

FANTINI AVV ALBERTO

PUOTI AVV. GIOVANNI

TONUCCI AVV. MARIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7

presso

TONUCCI AVV. MARIO

 

e nei confronti di

SOC. NAPOLI SOCCER SPA 

rappresentato e difeso da:

SANTORI MAURIZIO

MINERVINI AVV PAOLO

CHIACCHIO AVV. EDOARDO

VINTI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE

con domicilio eletto in ROMA

VIA EMILIA, 88

presso

VINTI AVV. STEFANO

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

rappresentato e difeso da:

TIGANO ALDO

TOMMASINI AVV. RAFFAELE

MARCHETTI ALBERTO

con domicilio eletto in ROMA

VIA TACITO, N.90

presso

MARCHETTI ALBERTO 

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

COMUNE DI MESSINA 

rappresentato e difeso da:

TIGANO ALDO

TOMMASINI AVV. RAFFAELE

MARCHETTI ALBERTO

con domicilio eletto in ROMA

VIA TACITO, N.90

presso

MARCHETTI ALBERTO 

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

REGIONE SICILIA

rappresentato e difeso da:

PITRUZZELLA AVV GIOVANNI

con domicilio eletto in ROMA

VIA MARGHERA, 36

presso REGIONE SICILIANA UFFICIO LEGALE  

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 

rappresentato e difeso da:

PITRUZZELLA AVV GIOVANNI

con domicilio eletto in ROMA

VIA MARGHERA, 36

presso REGIONE SICILIANA UFFICIO LEGALE  

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

MARTORANA ANTONINO

rappresentato e difeso da:

INGRASSIA AVV. MARCELLO

D'ANGELO AVV. MAURILIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA GIACOMO GIRI, 3

presso

D'ANGELO AVV. MAURILIO  

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

1) della delibera del Consiglio Federale della FIGC assunta in data 15 luglio 2005 con Comunicato Ufficiale n. 9/A pubblicato in pari data, con il quale il Consiglio Federale della FIGC, conformandosi al parere sfavorevole della Co.A.Vi.Soc.C. del 14 luglio 2005, ha respinto il ricorso presentato dalla societa’ F.C. Messina Peloro srl avverso la precedente comunicazione della Co.Vi.So.C. dell’8 luglio 2005 con la quale e’ stato comunicato il parere reso nella seduta del 7 luglio 2005, e conseguentemente ha deliberato la non ammissione della societa’ ricorrente al Campionato di serie A stagione sportiva 2005/2006;

2) del relativo parere negativo della Co.Vi.So.C. del 7 luglio 2005 e della nota di comunicazione della stessa Co.Vi.So.C. prot. n. 4653.04/GC dell’8 luglio 2005;

3) del relativo parere negativo della Co.A.Vi.Soc.C. del 14 luglio 2005;

4) ove occorra e per quanto d’interesse del Comunicato Ufficiale 189-A del 15 marzo 2005 della FIGC con particolare riferimento al paragrafo I/B/7 ed al paragrafo IV) ricorsi e di ogni altra parte di tale Comunicato Ufficiale lesiva degli interessi e diritti della ricorrente;

5) del dispositivo del lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI in data 26 luglio 2005, prot. n. 1095, e comunicato in pari data, con nota prot. 1095/LS, con il quale sono state rigettate le domande avanzate dal FC Messina Peloro srl con l’istanza di arbitrato ex art. 1 lett. B) del “Regolamento particolare” anno 2005 per le iscrizioni ai campionati nazionali di calcio professionistico, avanzata in data 18 luglio 2005 e del conseguente lodo arbitrale;

6) del provvedimento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI con il quale e’ stato ammesso l’intervento del Bologna Football Club 1909 spa nella predetta istanza di arbitrato avanzata dal FC Messina Peloro srl;

7) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale;

 nonche’ di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

COMUNE DI MESSINA

CONI

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

MARTORANA ANTONINO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

REGIONE SICILIA

SOC BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA

SOC. NAPOLI SOCCER SPA

 

Udito il relatore Primo Ref. GIULIA FERRARI e uditi altresi’ per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che il ricorso incidentale proposto dalla soc. Bologna Football Club 1909, nella parte volto a denunciare vizi della transazione, e’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che lo stesso ricorso incidentale proposto dalla soc. Bologna Football Club 1909, nella parte volta a contestare il mancato rispetto da parte della Co.A.Vi.So.C., del termine del 30 giugno 2005, non pare assistito da sufficienti elementi di fumus boni juris atteso che detto termine ha una valenza relativamente perentoria nel senso che deve essere interpretato alla stregua del principio di proporzionalita’ e di imputabilita’ del mancato rispetto alla parte onerata, e cio’ in conformita’ all’indirizzo giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025);

Ritenuto che, nella specie,  la F.C. Messima Peloro aveva chiesto la transazione sin dal novembre 2004;

Visto il ricorso principale nella parte volto a censurare la scelta, da parte della Co.A.Vi.So.C., del nuovo termine finale di presentazione dell’atto transattivo, dopo aver ritenuto - per dichiarate ragioni di giustizia sostanziale - di poter prescindere da quello fissato dal Consiglio Federale con il C.U. n. 189/A per il deposito dei documenti attinenti alla posizione debitoria nei confronti dell’Erario;

Ritenuta assistita da sufficiente fumus boni juris la censura dedotta dalla ricorrente  principale contro il parere reso in parte qua dalla Commissione, atteso che non e’ esatto che l’unica data certa, da assumere in sostituzione di quella fissata dal cit. C.U. e ripudiata, sarebbe quella prevista per la presentazione del reclamo avverso il parere reso dalla Co.Vi.So.C., tesi condivisibile solo ove la Co.A.Vi.So.C. fosse chiamata a svolgere una funzione giurisdizionale nel rispetto del contraddittorio e della par condicio delle parti in causa, ma che diventa priva di pregio ove si consideri che l’organo in questione e’ investito di una funzione meramente consultiva e, in misura ridotta, anche istruttoria, ed e’ chiamata a pronunciare sulla base degli elementi di conoscenza di cui dispone;

Ritenuto infatti non ragionevole che l’organo in questione, pur essendo in possesso, al momento del suo insediamento, di un documento al quale riconosce rilievo assorbente ed esaustivo del parere che e’ chiamato a rendere, possa rifiutarsi di prenderlo in esame e di valutarlo solo perche’ depositato dopo la data che contestualmente (id est al momento della decisione che assumeva) ha ritenuto di essere legittimato a  fissare;

Considerato, in altri termini, che la declaratoria di irricevibilita’ del documento comprovante l’intervenuta transazione consegue non ad un riscontrato ritardo rispetto ad una data prefissata, che la ricorrente avrebbe dovuto assumere come regola del suo operare, ma al mancato rispetto della data che la Commissione per la prima volta fissava nel momento in cui dichiarava di non sentirsi vincolata da quella prefissata dal Consiglio Federale e prendeva posizione sulla tempestivita’ dell’avvenuto deposito dell’atto transattivo.

Ritenuto infatti conforme a regole di ragionevolezza che, in conseguenza del modus procedendi prescelto, la Commissione fosse tenuta a considerare elemento di conoscenza, utile al fine del parere che era chiamata ad esprimere, ogni documento di cui poteva disporre al momento in cui si riuniva per iniziare i lavori, e cio’ anche al fine di assicurare coerenza fra la determinazione da prendere e la premessa  da cui era partita nel rifiutare il termine perentorio prefissato dal Consiglio Federale, e cioe’ la difficolta’ per il privato istante di influire sulla tempistica degli uffici tributari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza

 

 

Accoglie     la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sara’ eseguita dalla Amministrazione ed e’ depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvedera’ a darne comunicazione alle parti.

 

ROMA , li 02 Agosto 2005

 

 

            Il Presidente: Stefano BACCARINI                       __________________

            Il Relatore: Giulia FERRARI                                __________________

 

 

 

 

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