REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA
TER
Registro
Ordinanze:/
Registro Generale: 7148/2005
nelle persone
dei Signori:
STEFANO
BACCARINI Presidente
SILVESTRO
MARIA RUSSO Cons.
GIULIA
FERRARI Primo Ref. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera
di Consiglio del 02 Agosto 2005
Visto il
ricorso 7148/2005 proposto da:
SOC FC
MESSINA PELORO SRL
rappresentata
e difesa da:
BRIGUGLIO
CARMELO
SCOCA AVV.
FRANCO GAETANO
GIANNOTTA
AVV. MARIO
con domicilio
eletto in ROMA
VIA G.
PAISIELLO, 55
presso
SCOCA AVV.
FRANCO GAETANO
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO
AVV. LUIGI
con
domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
GALLAVOTTI AVV. MARIO
CONI
rappresentato e difeso da:
ANGELETTI
AVV. ALBERTO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA G
PISANELLI, 2
presso la
sua sede
CONI -
CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT
LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
e nei
confronti di
SOC
BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA
rappresentato e difeso da:
CLARIZIA
AVV. ANGELO
FANTINI
AVV ALBERTO
PUOTI
AVV. GIOVANNI
TONUCCI
AVV. MARIO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE, 7
presso
TONUCCI
AVV. MARIO
e nei
confronti di
SOC.
NAPOLI SOCCER SPA
rappresentato e difeso da:
SANTORI
MAURIZIO
MINERVINI
AVV PAOLO
CHIACCHIO
AVV. EDOARDO
VINTI &
ASSOCIATI STUDIO LEGALE
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
EMILIA, 88
presso
VINTI
AVV. STEFANO
e con
l'intervento ad adiuvandum di
PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA
rappresentato e difeso da:
TIGANO
ALDO
TOMMASINI
AVV. RAFFAELE
MARCHETTI
ALBERTO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
TACITO, N.90
presso
MARCHETTI
ALBERTO
e con
l'intervento ad adiuvandum di
COMUNE DI
MESSINA
rappresentato e difeso da:
TIGANO
ALDO
TOMMASINI
AVV. RAFFAELE
MARCHETTI
ALBERTO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
TACITO, N.90
presso
MARCHETTI
ALBERTO
e con
l'intervento ad adiuvandum di
REGIONE
SICILIA
rappresentato e difeso da:
PITRUZZELLA AVV GIOVANNI
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
MARGHERA, 36
presso
REGIONE SICILIANA UFFICIO LEGALE
e con
l'intervento ad adiuvandum di
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso da:
PITRUZZELLA AVV GIOVANNI
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
MARGHERA, 36
presso
REGIONE SICILIANA UFFICIO LEGALE
e con
l'intervento ad adiuvandum di
MARTORANA
ANTONINO
rappresentato e difeso da:
INGRASSIA
AVV. MARCELLO
D'ANGELO
AVV. MAURILIO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
GIACOMO GIRI, 3
presso
D'ANGELO
AVV. MAURILIO |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
1) della
delibera del Consiglio Federale della FIGC assunta in data 15 luglio 2005 con
Comunicato Ufficiale n. 9/A pubblicato in pari data, con il quale il Consiglio
Federale della FIGC, conformandosi al parere sfavorevole della Co.A.Vi.Soc.C.
del 14 luglio 2005, ha respinto il ricorso presentato dalla societa’ F.C.
Messina Peloro srl avverso la precedente comunicazione della Co.Vi.So.C. dell’8
luglio 2005 con la quale e’ stato comunicato il parere reso nella seduta del 7
luglio 2005, e conseguentemente ha deliberato la non ammissione della societa’
ricorrente al Campionato di serie A stagione sportiva 2005/2006;
2) del
relativo parere negativo della Co.Vi.So.C. del 7 luglio 2005 e della nota di
comunicazione della stessa Co.Vi.So.C. prot. n. 4653.04/GC dell’8 luglio 2005;
3) del
relativo parere negativo della Co.A.Vi.Soc.C. del 14 luglio 2005;
4) ove
occorra e per quanto d’interesse del Comunicato Ufficiale 189-A del 15 marzo
2005 della FIGC con particolare riferimento al paragrafo I/B/7 ed al paragrafo
IV) ricorsi e di ogni altra parte di tale Comunicato Ufficiale lesiva degli
interessi e diritti della ricorrente;
5) del
dispositivo del lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport del CONI in data 26 luglio 2005, prot. n. 1095, e comunicato in
pari data, con nota prot. 1095/LS, con il quale sono state rigettate le domande
avanzate dal FC Messina Peloro srl con l’istanza di arbitrato ex art. 1 lett. B)
del “Regolamento particolare” anno 2005 per le iscrizioni ai campionati
nazionali di calcio professionistico, avanzata in data 18 luglio 2005 e del
conseguente lodo arbitrale;
6) del
provvedimento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il
CONI con il quale e’ stato ammesso l’intervento del Bologna Football Club 1909
spa nella predetta istanza di arbitrato avanzata dal FC Messina Peloro srl;
7) di ogni
altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale;
nonche’ di
ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la
domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di:
ASSESSORATO
REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
COMUNE DI
MESSINA
CONI
FEDERAZIONE
ITALIANA GIOCO CALCIO
MARTORANA
ANTONINO
PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA
REGIONE
SICILIA
SOC BOLOGNA
FOOTBALL CLUB 1909 SPA
SOC. NAPOLI
SOCCER SPA
Udito il relatore Primo Ref. GIULIA FERRARI e uditi altresi’ per le parti gli
avvocati come da verbale di udienza.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36
del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che il ricorso incidentale proposto dalla soc. Bologna Football Club
1909, nella parte volto a denunciare vizi della transazione, e’ inammissibile
per difetto di giurisdizione del giudice adito;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che lo
stesso ricorso incidentale proposto dalla soc. Bologna Football Club 1909, nella
parte volta a contestare il mancato rispetto da parte della Co.A.Vi.So.C., del
termine del 30 giugno 2005, non pare assistito da sufficienti elementi di
fumus boni juris atteso che detto termine ha una valenza relativamente
perentoria nel senso che deve essere interpretato alla stregua del principio di
proporzionalita’ e di imputabilita’ del mancato rispetto alla parte onerata, e
cio’ in conformita’ all’indirizzo giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato, VI
Sez., 9 luglio 2004 n. 5025);
Ritenuto che, nella specie, la F.C. Messima Peloro aveva chiesto la transazione
sin dal novembre 2004;
Visto il ricorso principale nella parte volto a censurare la scelta, da parte
della Co.A.Vi.So.C., del nuovo termine finale di presentazione dell’atto
transattivo, dopo aver ritenuto - per dichiarate ragioni di giustizia
sostanziale - di poter prescindere da quello fissato dal Consiglio Federale con
il C.U. n. 189/A per il deposito dei documenti attinenti alla posizione
debitoria nei confronti dell’Erario;
Ritenuta assistita da sufficiente fumus boni juris la censura dedotta
dalla ricorrente principale contro il parere reso in parte qua dalla
Commissione, atteso che non e’ esatto che l’unica data certa, da assumere in
sostituzione di quella fissata dal cit. C.U. e ripudiata, sarebbe quella
prevista per la presentazione del reclamo avverso il parere reso dalla
Co.Vi.So.C., tesi condivisibile solo ove la Co.A.Vi.So.C. fosse chiamata a
svolgere una funzione giurisdizionale nel rispetto del contraddittorio e della
par condicio delle parti in causa, ma che diventa priva di pregio ove si
consideri che l’organo in questione e’ investito di una funzione meramente
consultiva e, in misura ridotta, anche istruttoria, ed e’ chiamata a pronunciare
sulla base degli elementi di conoscenza di cui dispone;
Ritenuto infatti non ragionevole che l’organo in questione, pur essendo in
possesso, al momento del suo insediamento, di un documento al quale riconosce
rilievo assorbente ed esaustivo del parere che e’ chiamato a rendere, possa
rifiutarsi di prenderlo in esame e di valutarlo solo perche’ depositato dopo la
data che contestualmente (id est al momento della decisione che assumeva)
ha ritenuto di essere legittimato a fissare;
Considerato, in altri termini, che la declaratoria di irricevibilita’ del
documento comprovante l’intervenuta transazione consegue non ad un riscontrato
ritardo rispetto ad una data prefissata, che la ricorrente avrebbe dovuto
assumere come regola del suo operare, ma al mancato rispetto della data che la
Commissione per la prima volta fissava nel momento in cui dichiarava di non
sentirsi vincolata da quella prefissata dal Consiglio Federale e prendeva
posizione sulla tempestivita’ dell’avvenuto deposito dell’atto transattivo.
Ritenuto infatti conforme a regole di ragionevolezza che, in conseguenza del
modus procedendi prescelto, la Commissione fosse tenuta a considerare
elemento di conoscenza, utile al fine del parere che era chiamata ad esprimere,
ogni documento di cui poteva disporre al momento in cui si riuniva per iniziare
i lavori, e cio’ anche al fine di assicurare coerenza fra la determinazione da
prendere e la premessa da cui era partita nel rifiutare il termine perentorio
prefissato dal Consiglio Federale, e cioe’ la difficolta’ per il privato istante
di influire sulla tempistica degli uffici tributari.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza
Accoglie
la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente
ordinanza sara’ eseguita dalla Amministrazione ed e’ depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvedera’ a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 02
Agosto 2005
Il Presidente: Stefano BACCARINI
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Il Relatore: Giulia FERRARI
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