REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA
TER
Registro
Ordinanze:
Registro Generale: 7158/2005
nelle persone
dei Signori:
STEFANO
BACCARINI Presidente
SILVESTRO
MARIA RUSSO Cons.
STEFANO
FANTINI Primo Ref. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera
di Consiglio del 02 Agosto 2005
Visto il
ricorso 7158/2005 proposto da:
SOC FC
SPORTING BENEVENTO SRL
rappresentata
e difesa da:
MICALI AVV.
FABIO
STRADOLINI
AVV. GENNARO
con domicilio
eletto in ROMA
VIA ARCHIMEDE,120
presso
MICALI AVV.
FABIO
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO
AVV. LUIGI
con
domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
GALLAVOTTI AVV. MARIO |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della
decisione (lodo arbitrale) della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
Sport presso il CONI resa nota esclusivamente nella parte dispositiva il
26.7.2005;
- della
deliberazione del Consiglio Federale della FIGC del 15 luglio 2005 di cui al
Comunicato Ufficiale n. 14/a del 15 luglio 2005, trasmesso a mezzo telefax al
Benevento in pari data, con cui la FIGC ha deliberato di “respingere il ricorso
della FC Sporting Benevento srl e, conseguentemente, di disporre la non
ammissione della stessa al Campionato di Serie C1 (stagione Sportiva
2005/2006)”, e – di tutti gli atti propedeutici di cui all’indicata delibera del
Consiglio Federale della FIGC ed in particolare della decisione della
CO.A.VI.SO.C. della FIGC del 14.7.2005;
- nonche’,
ove occorra, per la disapplicazione e/o la nullita’ e/o l’annullamento e/o per
la riforma del Comunicato Ufficiale n. 189/A del 15 marzo 2005 della FIGC;
nonche’ di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la
domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di:
FEDERAZIONE
ITALIANA GIOCO CALCIO
Udito il relatore Primo Ref. STEFANO FANTINI e uditi altresi’ per le parti gli
avvocati come da verbale di udienza.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36
del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, anche a
prescindere dai profili di inammissibilita’ del ricorso per mancata evocazione
di almeno un controinteressato, oltre che nella parte in cui impugna il lodo
arbitrale in data 26/7/2005 della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo
Sport, in ragione della sua natura negoziale, il gravame non prospetta
sufficienti profili di fumus boni iuris, non risultando assolto l’onere
documentale gravante sulla deducente relativo alla prova della sussistenza dei
requisiti prescritti dal C.U. n. 189/A del 15/3/05 per l’ammissione al
campionato di appartenenza;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza
Respinge la
suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente
ordinanza sara’ eseguita dalla Amministrazione ed e’ depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvedera’ a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 02
Agosto 2005
Il Presidente: Stefano BACCARINI
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Il Relatore: Stefano FANTINI __________________
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