TAR LAZIO, ROMA, Sez. Terza ter - Ordinanza 2 Agosto 2005 -

SOC FC SPORTING BENEVENTO SRL / FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO    

REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE TERZA TER 

 

Registro Ordinanze:

                                                                         Registro Generale:  7158/2005

 

 

nelle persone dei Signori:

 

STEFANO BACCARINI Presidente 

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons.

STEFANO FANTINI Primo Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 02 Agosto 2005

 

Visto il ricorso 7158/2005  proposto da:

SOC FC SPORTING BENEVENTO SRL

 

rappresentata e difesa da:

MICALI AVV. FABIO

STRADOLINI AVV. GENNARO

con domicilio eletto in ROMA

VIA ARCHIMEDE,120

presso

MICALI AVV. FABIO

 

contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO  

rappresentato e difeso da:

GALLAVOTTI AVV. MARIO

MEDUGNO AVV. LUIGI

con domicilio eletto in ROMA

VIA PO, 9

presso

GALLAVOTTI AVV. MARIO 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della decisione (lodo arbitrale) della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI resa nota esclusivamente nella parte dispositiva il 26.7.2005;

- della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC del 15 luglio 2005 di cui al Comunicato Ufficiale n. 14/a del 15 luglio 2005, trasmesso a mezzo telefax al Benevento in pari data, con cui la FIGC ha deliberato di “respingere il ricorso della FC Sporting Benevento srl e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C1 (stagione Sportiva 2005/2006)”, e – di tutti gli atti propedeutici di cui all’indicata delibera del Consiglio Federale della FIGC ed in particolare della decisione della CO.A.VI.SO.C. della FIGC del 14.7.2005;

- nonche’, ove occorra, per la disapplicazione e/o la nullita’ e/o l’annullamento e/o per la riforma del Comunicato Ufficiale n. 189/A del 15 marzo 2005 della FIGC; nonche’ di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

 

Udito il relatore Primo Ref. STEFANO FANTINI e uditi altresi’ per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, anche a prescindere dai profili di inammissibilita’ del ricorso per mancata evocazione di almeno un controinteressato, oltre che nella parte in cui impugna il lodo arbitrale in data 26/7/2005 della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in ragione della sua natura negoziale, il gravame non prospetta sufficienti profili di fumus boni iuris, non risultando assolto l’onere documentale gravante sulla deducente relativo alla prova della sussistenza dei requisiti prescritti dal C.U. n. 189/A del 15/3/05 per l’ammissione al campionato di appartenenza;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza

 

 

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sara’ eseguita dalla Amministrazione ed e’ depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvedera’ a darne comunicazione alle parti.

 

 

ROMA , li 02 Agosto 2005

 

 

 

            Il Presidente: Stefano BACCARINI                       __________________

            Il Relatore: Stefano FANTINI                  __________________

 

 

 

 

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