REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA
TER
Registro
Ordinanze:
Registro Generale: 7272/2005
nelle persone
dei Signori:
STEFANO
BACCARINI Presidente
SILVESTRO
MARIA RUSSO Cons. , relatore
GIULIA
FERRARI Primo Ref.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera
di Consiglio del 02 Agosto 2005
Visto il
ricorso 7272/2005 proposto da:
SOC NAPOLI
SOCCER SPA
rappresentata
e difesa da:
VINTI AVV.
STEFANO
MINERVINI AVV
PAOLO
SANTORI AVV.
MAURIZIO
CHIACCHIO
AVV. EDOARDO
con domicilio
eletto in ROMA
VIA EMILIA,
88
presso
VINTI AVV.
STEFANO
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO
AVV. LUIGI
con
domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
MEDUGNO
AVV. LUIGI
CONI
rappresentato e difeso da:
ANGELETTI
AVV. ALBERTO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA G
PISANELLI, 2
presso la
sua sede
CAMERA DI
CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI
LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
e nei
confronti di
SOC A.C.
AREZZO SRL
rappresentato e difeso da:
STINCARDINI AVV. RUGGERO
STEVANATO
AVV. LUCA
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
DOMENICO CIMAROSA,13
presso
DE
STEFANO AVV. RAFFAELE
e nei
confronti di
LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI L.N.P.
rappresentato e difeso da:
MEDUGNO
AVV. LUIGI
ROSSELLO
AVV. CRISTINA
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
PANAMA, 12
presso
MEDUGNO
AVV. LUIGI
e con
l'intervento ad adiuvandum di
I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
rappresentato e difeso da:
TEDESCO
EMIDIO
PONE AVV
VINCENZO
LA
PECCERELLA AVV. LUIGI
con
domicilio eletto in ROMA
VIA IV
NOVEMBRE, 144
presso
TEDESCO
EMIDIO
e con
l'intervento ad adiuvandum di
COME DI
NAPOLI (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
rappresentato e difeso da:
BARONE
AVV. EDOARDO
COZZUTO
QUADRI AVV. MARIA ROSARIA
con
domicilio eletto in ROMA
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46
presso
GREZ AVV
GIAMMARCO |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della
deliberazione del Consiglio Federale della FIGC assunta nella riunione del 15
luglio 2005 con la quale e’ stata deliberata la ammissione della AC Arezzo srl
ai Campionati di calcio professionistici per la stagione 2005/2006;
nonche’ di
ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la
domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di:
CONI
FEDERAZIONE
ITALIANA GIOCO CALCIO
I.N.A.I.L.
(DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI L.N.P.
SOC A.C.
AREZZO SRL
Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresi’ per le parti gli
avvocati come da verbale di udienza.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36
del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che il ricorso in epigrafe s’appalesa, ad un primo esame e aldila’
d’ogni considerazione sulla sua ammissibilita’ (relativamente all’attualita’
dell’interesse ai fini concreti dell’eventuale ripescaggio della ricorrente),
non assistito da elementi tali da giustificare l’invocata misura cautelare,
giacche’ non solo non e’ fornita seria prova dell’effettivo inadempimento della
controinteressata del debito verso l’INAIL – sulla cui natura previdenziale
nella specie nulla quaestio, essendo anche tali debiti contributivi
rilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta
effettuazione di pagamenti a favore di tale Ente;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza
Respinge la
suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente
ordinanza sara’ eseguita dalla Amministrazione ed e’ depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvedera’ a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 02
Agosto 2005
Il Presidente: Stefano BACCARINI
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Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO
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