REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA
TER
Registro
Ordinanze:
Registro Generale: 7269/2005
nelle persone
dei Signori:
STEFANO
BACCARINI Presidente
SILVESTRO
MARIA RUSSO Cons. , relatore
GIULIA
FERRARI Primo Ref.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera
di Consiglio del 02 Agosto 2005
Visto il
ricorso 7269/2005 proposto da:
SOC NAPOLI
SOCCER SPA
rappresentata
e difesa da:
VINTI AVV.
STEFANO
MINERVINI AVV
PAOLO
SANTORI AVV.
MAURIZIO
CHIACCHIO
AVV. EDOARDO
con domicilio
eletto in ROMA
VIA EMILIA,
88
presso
VINTI AVV.
STEFANO
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO
AVV. LUIGI
con
domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
MEDUGNO
AVV. LUIGI
CONI
rappresentato e difeso da:
ANGELETTI
AVV. ALBERTO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA G
PISANELLI, 2
presso la
sua sede
CAMERA DI
CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI
LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
e nei
confronti di
SOC
PESCARA CALCIO SPA
rappresentato e difeso da:
CICHELLA
AVV. GIUSEPPE
PUZZELLO
AVV. FERRUCCIO
SIBILLA
AVV. FRANCESCO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
NOMENTANA, 251
presso
GRILLO
AVV. GIUSEPPE
e nei
confronti di
LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP
rappresentato e difeso da:
MEDUGNO
AVV. LUIGI
ROSSELLO
AVV. CRISTINA
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
PANAMA, 12
presso
MEDUGNO
AVV. LUIGI
e con
l'intervento ad adiuvandum di
I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
rappresentato e difeso da:
TEDESCO
EMIDIO
PONE AVV
VINCENZO
LA
PECCERELLA AVV. LUIGI
con
domicilio eletto in ROMA
VIA IV
NOVEMBRE, 144
presso
TEDESCO
EMIDIO
e con
l'intervento ad adiuvandum di
COMUNE DI
NAPOLI (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
rappresentato e difeso da:
BARONE
AVV. EDOARDO
COZZUTO
QUADRI AVV. MARIA ROSARIA
con
domicilio eletto in ROMA
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46
presso
GREZ AVV
GIAMMARCO |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della
deliberazione del Consiglio Federale della FIGC assunta nella riunione del 15
luglio 2005 con la quale e� stata deliberata la ammissione del Pescara Calcio
spa ai Campionati di calcio professionistici per la stagione 2005/2006;
nonche� di
ogni altro atto indicato nell�epigrafe del ricorso.
Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la
domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di:
CONI
FEDERAZIONE
ITALIANA GIOCO CALCIO
I.N.A.I.L.
(DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP
SOC PESCARA
CALCIO SPA
Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresi� per le parti gli
avvocati come da verbale di udienza.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36
del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che il ricorso in epigrafe s�appalesa, ad un primo esame e aldila�
d�ogni considerazione sulla sua ammissibilita� (relativamente all�attualita�
dell�interesse ai fini concreti dell�eventuale ripescaggio della ricorrente),
non assistito da elementi tali da giustificare l�invocata misura cautelare,
giacche� non solo non e� fornita seria prova dell�effettivo inadempimento della
controinteressata del debito verso l�INAIL � sulla cui natura previdenziale
nella specie nulla quaestio, essendo anche tali debiti contributivi
rilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta
effettuazione di pagamenti a favore di tale Ente;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio � Sezione Terza
Respinge la
suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente
ordinanza sara� eseguita dalla Amministrazione ed e� depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvedera� a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 02
Agosto 2005
Il Presidente: Stefano BACCARINI
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Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO
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