TAR LAZIO, ROMA, Sez. Terza ter - Ordinanza 2 Agosto 2005 -

SOC NAPOLI SOCCER SPA /SOC ASCOLI CALCIO 1898 SPA

 

REPUBBLICA  ITALIANA

SEZIONE TERZA TER 

Nelle persone dei Signori:

STEFANO BACCARINI Presidente 

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore

GIULIA FERRARI Primo Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 02 Agosto 2005

 

Visto il ricorso 7267/2005  proposto da:

SOC NAPOLI SOCCER SPA

 

rappresentata e difesa da:

VINTI AVV. STEFANO

MINERVINI AVV PAOLO

SANTORI AVV. MAURIZIO

CHIACCHIO AVV. EDOARDO

con domicilio eletto in ROMA

VIA EMILIA, 88

presso

VINTI AVV. STEFANO  

 

contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO  

rappresentato e difeso da:

GALLAVOTTI AVV. MARIO

MEDUGNO AVV. LUIGI

con domicilio eletto in ROMA

VIA PO, 9

presso

MEDUGNO AVV. LUIGI 

 

CONI 

rappresentato e difeso da:

ANGELETTI AVV. ALBERTO

con domicilio eletto in ROMA

VIA G PISANELLI, 2

presso la sua sede

 

 

CAMERA DI CONCILIAZIONE  ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI 

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC  

 

e nei confronti di

SOC ASCOLI CALCIO 1898 SPA

rappresentato e difeso da:

STINCARDINI AVV. RUGGERO

FRUSCIONE AVV. ALESSANDRO

STEVANATO AVV. LUCA

con domicilio eletto in ROMA

VIA DOMENICO CIMAROSA,13

presso

DE STEFANO AVV. RAFFAELE

 

e nei confronti di

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP  

rappresentato e difeso da:

MEDUGNO AVV. LUIGI

ROSSELLO AVV. CRISTINA

con domicilio eletto in ROMA

VIA PANAMA, 12

presso

MEDUGNO AVV. LUIGI

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC .   NON NOTIFICATI)  

rappresentato e difeso da:

TEDESCO EMIDIO

PONE AVV VINCENZO

LA PECCERELLA AVV. LUIGI

con domicilio eletto in ROMA

VIA IV NOVEMBRE, 144

presso

TEDESCO EMIDIO 

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

COMUNE DI NAPOLI (ATTO NON NOTIFICATO)  + ALLEGATI 

rappresentato e difeso da:

BARONE AVV. EDOARDO

COZZUTO QUADRI AVV. MARIA ROSARIA

con domicilio eletto in ROMA

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46

presso

GREZ AVV GIAMMARCO

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

SOCIETA' HELLAS VERONA S.P.A. (DEP.  ATTO + 12 DOC. NON NOTIF  

rappresentato e difeso da:

LUBRANO AVV. FILIPPO

LUBRANO AVV. ENRICO

ALLORIO AVV. CARLO

con domicilio eletto in ROMA

VIA FLAMINIA, 79

presso

LUBRANO AVV. FILIPPO 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC assunta nella riunione del 15 luglio 2005 con la quale e’ stata deliberata la ammissione dell’Ascoli Calcio 1898 spa ai Campionati di calcio professionistici per la stagione 2005/2006;

 nonche’ di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

COMUNE DI NAPOLI (ATTO NON NOTIFICATO) + ALLEGATI

CONI

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC . NON NOTIFICATI)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP

SOC ASCOLI CALCIO 1898 SPA

 

Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresi’ per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s’appalesa, ad un primo esame e aldila’ d’ogni considerazione sulla sua ammissibilita’ (relativamente all’attualita’ dell’interesse ai fini concreti dell’eventuale ripescaggio della ricorrente), non assistito da elementi tali da giustificare l’invocata misura cautelare, giacche’ non solo non e’ fornita seria prova dell’effettivo inadempimento della controinteressata del debito verso l’INAIL – sulla cui natura previdenziale nella specie nulla quaestio, essendo anche tali debiti contributivi rilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta effettuazione di pagamenti a favore di tale Ente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza

 

 

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sara’ eseguita dalla Amministrazione ed e’ depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvedera’ a darne comunicazione alle parti.

 

ROMA , li 02 Agosto 2005

 

 

            Il Presidente: Stefano BACCARINI                       __________________

            Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO                     __________________

 

 

 

 

 

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