TAR LAZIO, ROMA, Sez. Terza ter - Ordinanza 2 Agosto 2005 -

ASSOCIAZIONE CALCIO PERUGIA SPA / FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO  

 

REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE TERZA TER 

 

Registro Ordinanze:

                                                                         Registro Generale:  7127/2005

 

 

nelle persone dei Signori:

STEFANO BACCARINI Presidente 

SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore

GIULIA FERRARI Primo Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 02 Agosto 2005

 

Visto il ricorso 7127/2005  proposto da:

SOC ASSOCIAZIONE CALCIO PERUGIA SPA

 

rappresentata e difesa da:

RAMPINI AVV MARIO

FANTUSATI AVV. PAOLO

ARIOTI BRANCIFORTI AVV. MARCELLA

con domicilio eletto in ROMA

VIA COLA DI RIENZO, 180

presso

FIORILLI AVV. PAOLO GIUSEPPE 

 

contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO  

rappresentato e difeso da:

GALLAVOTTI AVV. MARIO

MEDUGNO AVV. LUIGI

con domicilio eletto in ROMA

VIA PO, 9

presso

GALLAVOTTI AVV. MARIO 

 

CONI - CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT

rappresentato e difeso da:

ANGELETTI AVV. ALBERTO

con domicilio eletto in ROMA

VIA G PISANELLI, 2

presso la sua sede

 

 

e nei confronti di

SOC VICENZA CALCIO SPA 

 

e nei confronti di

SOC TREVISO FBC 1993 SRL  

rappresentato e difeso da:

STILO AVV. FRANCESCO

GALEA AVV. EZIO

RACITI AVV. SALVATORE

con domicilio eletto in ROMA

VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI, 1

presso

ABBATE AVV. CARLO 

 

e nei confronti di

SOC US CATANZARO SPA

rappresentato e difeso da:

CARVELLI AVV. GERARDO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DELLA GIULIANA 50

presso CARVELLI AVV. FEDERICO

 

e nei confronti di

SOC. NAPOLI SOCCER SPA 

rappresentato e difeso da:

SANTORI MAURIZIO

MINERVINI AVV PAOLO

CHIACCHIO AVV. EDOARDO

VINTI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE

con domicilio eletto in ROMA

P.ZZA AUGUSTO IMPERATORE, 22

presso

MINERVINI AVV PAOLO  

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

a) l’accertamento del diritto della societa’ Associazione Calcio Perugia spa ad ottenere l’iscrizione al campionato di calcio professionisti per la stagione 2005-2006 nella categoria di competenza;

b) ed in quanto occorra per l’annullamento delle determinazioni della FIGC-Co.Vi.So.C e Co.A.Vi.So.C- di diniego di iscrizione dell’AC Perugia spa al campionato di calcio professionisti per la stagione 2005-2006 nella categoria B in data 8.7.2005 e 15.7.2005 (C.U. n. 11/A), nonche’ del lodo arbitrale emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrale per lo Sport del CONI in data 26.7.2005, comunicato alle ore 18,30 dello stesso giorno, del comunicato ufficiale FIGC (C.U.) n. 189/a del 15.3.2005 (e del 31.1.2005 in esso richiamato), limitatamente alla parte in cui prevede la perentorieta’ del termine del 30.6.2005 per gli adempimenti di cui al punto 7 e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

CONI - CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

SOC TREVISO FBC 1993 SRL

SOC US CATANZARO SPA

SOC. NAPOLI SOCCER SPA

 

Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresi’ per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s’appalesa, ad un primo esame, non assistito da elementi di fondatezza tali da giustificare l’invocata misura cautelare, in quanto, anzitutto, difetta nella specie una lite attuale o possibile, di natura non temeraria con il fisco nella misura in cui il contenuto sostanziale dell’esposizione attorea verso quest’ultimo si basa su debiti scaduti ed inerenti al persistente inadempimento della ricorrente di proprie obbligazioni dichiarate e non onorate ben prima della scadenza del termine di cui al C.U. n. 189 del 2005, non gia’ per insolvenza, bensi’ per mera morosita’;

Ritenuto in secondo luogo che, a tutto concedere, la transazione tra la ricorrente ed il fisco non e’ a tutt’oggi definita a’ sensi dell’art. 3, c. 3 del D.L. 138/2002, onde neppure e’ possibile verificare allo stato se ed in qual misura i debiti scaduti dianzi citati saranno, o no rimessi, in tutto o in parte, a favore della ricorrente medesima;

Ritenuto infine che la ricorrente ammette e non contesta l’esistenza di ulteriori esposizioni, che tuttavia afferma di non voler onorare, a suo dire perche’ cio’ violerebbe la par condicio creditorum, mentre tale inadempimento riguarda debiti muniti di privilegio con ordine addirittura superiore a quello dei debiti verso l’Erario;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza

 

 

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sara’ eseguita dalla Amministrazione ed e’ depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvedera’ a darne comunicazione alle parti.

 

ROMA , li 02 Agosto 2005  

            Il Presidente: Stefano BACCARINI                       __________________

            Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO                     __________________

 

 

 

 

 

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