REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA
TER
Registro
Ordinanze:
Registro Generale: 7127/2005
nelle persone
dei Signori:
STEFANO
BACCARINI Presidente
SILVESTRO
MARIA RUSSO Cons. , relatore
GIULIA
FERRARI Primo Ref.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera
di Consiglio del 02 Agosto 2005
Visto il
ricorso 7127/2005 proposto da:
SOC
ASSOCIAZIONE CALCIO PERUGIA SPA
rappresentata
e difesa da:
RAMPINI AVV
MARIO
FANTUSATI
AVV. PAOLO
ARIOTI
BRANCIFORTI AVV. MARCELLA
con domicilio
eletto in ROMA
VIA COLA DI
RIENZO, 180
presso
FIORILLI AVV.
PAOLO GIUSEPPE
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO
AVV. LUIGI
con
domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
GALLAVOTTI AVV. MARIO
CONI -
CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT
rappresentato e difeso da:
ANGELETTI
AVV. ALBERTO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA G
PISANELLI, 2
presso la
sua sede
e nei
confronti di
SOC
VICENZA CALCIO SPA
e nei
confronti di
SOC
TREVISO FBC 1993 SRL
rappresentato e difeso da:
STILO
AVV. FRANCESCO
GALEA
AVV. EZIO
RACITI
AVV. SALVATORE
con
domicilio eletto in ROMA
VIA F.
PAULUCCI DE' CALBOLI, 1
presso
ABBATE
AVV. CARLO
e nei
confronti di
SOC US
CATANZARO SPA
rappresentato e difeso da:
CARVELLI
AVV. GERARDO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA DELLA
GIULIANA 50
presso
CARVELLI AVV. FEDERICO
e nei
confronti di
SOC.
NAPOLI SOCCER SPA
rappresentato e difeso da:
SANTORI
MAURIZIO
MINERVINI
AVV PAOLO
CHIACCHIO
AVV. EDOARDO
VINTI &
ASSOCIATI STUDIO LEGALE
con
domicilio eletto in ROMA
P.ZZA
AUGUSTO IMPERATORE, 22
presso
MINERVINI
AVV PAOLO |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
a)
l’accertamento
del diritto della societa’ Associazione Calcio Perugia spa ad ottenere
l’iscrizione al campionato di calcio professionisti per la stagione 2005-2006
nella categoria di competenza;
b)
ed in quanto occorra per l’annullamento delle determinazioni della
FIGC-Co.Vi.So.C e Co.A.Vi.So.C- di diniego di iscrizione dell’AC Perugia spa al
campionato di calcio professionisti per la stagione 2005-2006 nella categoria B
in data 8.7.2005 e 15.7.2005 (C.U. n. 11/A), nonche’ del lodo arbitrale emesso
dalla Camera di Conciliazione e Arbitrale per lo Sport del CONI in data
26.7.2005, comunicato alle ore 18,30 dello stesso giorno, del comunicato
ufficiale FIGC (C.U.) n. 189/a del 15.3.2005 (e del 31.1.2005 in esso
richiamato), limitatamente alla parte in cui prevede la perentorieta’ del
termine del 30.6.2005 per gli adempimenti di cui al punto 7 e di ogni altro atto
presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.
Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la
domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di:
CONI - CAMERA
DI CONCILIAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT
FEDERAZIONE
ITALIANA GIOCO CALCIO
SOC TREVISO
FBC 1993 SRL
SOC US
CATANZARO SPA
SOC. NAPOLI
SOCCER SPA
Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresi’ per le parti gli
avvocati come da verbale di udienza.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36
del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che il ricorso in epigrafe s’appalesa, ad un primo esame, non assistito
da elementi di fondatezza tali da giustificare l’invocata misura cautelare, in
quanto, anzitutto, difetta nella specie una lite attuale o possibile, di natura
non temeraria con il fisco nella misura in cui il contenuto sostanziale
dell’esposizione attorea verso quest’ultimo si basa su debiti scaduti ed
inerenti al persistente inadempimento della ricorrente di proprie obbligazioni
dichiarate e non onorate ben prima della scadenza del termine di cui al C.U. n.
189 del 2005, non gia’ per insolvenza, bensi’ per mera morosita’;
Ritenuto in secondo luogo che, a tutto concedere, la transazione tra la
ricorrente ed il fisco non e’ a tutt’oggi definita a’ sensi dell’art. 3, c. 3
del D.L. 138/2002, onde neppure e’ possibile verificare allo stato se ed in qual
misura i debiti scaduti dianzi citati saranno, o no rimessi, in tutto o in
parte, a favore della ricorrente medesima;
Ritenuto infine che la ricorrente ammette e non contesta l’esistenza di
ulteriori esposizioni, che tuttavia afferma di non voler onorare, a suo dire
perche’ cio’ violerebbe la par condicio creditorum, mentre tale
inadempimento riguarda debiti muniti di privilegio con ordine addirittura
superiore a quello dei debiti verso l’Erario;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza
Respinge la
suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente
ordinanza sara’ eseguita dalla Amministrazione ed e’ depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvedera’ a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 02
Agosto 2005
Il Presidente: Stefano BACCARINI
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Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO
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