Anche il padre può beneficiare del permesso retribuito per allattamento – CE, Sentenza del 14/09/2010
La Corte di Giustizia si è pronunciata su una questione pregiudiziale sottopostale da un Tribunale spagnolo, dichiarando che l’art. 2, nn. 1, 3 e 4, nonché l’art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE (relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro), devono essere interpretati nel senso che ostano ad una misura nazionale come quella oggetto della causa principale (art. 37 dello Statuto dei lavoratori – Estatuto de los trabajadores – nella sua versione risultante dal Real Decreto Legislativo 24 marzo 1995, n. 1 (BOE n. 75 del 29 marzo 1995), la quale prevede che i lavoratori di sesso femminile, madri di un bambino e aventi lo status di lavoratore subordinato, possano beneficiare di un permesso retribuito per allattamento, secondo varie modalità, durante i primi nove mesi successivi alla nascita di tale bambino, mentre i lavoratori di sesso maschile, padri di un bambino e aventi il medesimo status, possano beneficiare del medesimo permesso solamente ove anche la madre di tale bambino abbia lo status di lavoratore subordinato.
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