NON RIPOSERAI IN PACE
Di Pancrazio Caponetto – «Hereticus post mortem condemnatur ac si vivus esset» (l’eretico dopo la sua morte viene sottoposto a condanna come se fosse vivo. Diego de Simancas ( 1575 ).
John Wycliffe, teologo e riformatore religioso inglese ( si battè contro la corruzione del clero e del Papato avignonese, sostenne l’autorità della Sacra Scrittura come fondamento della fede, fece tradurre la Bibbia in inglese, diffuse le sue idee attraverso i “lollardi” un movimento religioso che predicava il pauperismo e l’egualitarismo ), morì a Lutterworth nel 1384.Nel Concilio ecumenico di Costanza ( 1414 – 1418 ), le tesi di Wycliffe vennero condannate come eretiche, il teologo boemo Jan Hus che aveveva ripreso molte idee del predicatore inglese fu mandato al rogo. Wycliffe, subì la stessa sorte sebbene fosse morto da tanti anni. Nel 1428, Papa Martino V volle che il Vescovo di Lincoln facesse riesumare il suo corpo per arderlo sul rogo e spargere le sue ceneri nel fiume Swift.
Le norme che colpivano i cadaveri di persone ritenute colpevoli di gravi delitti contro la fede risalivano al bassomedioevo, esattamente al 1179, al terzo Concilio Lateranenense convocato a Roma da Papa Alessandro III. Si disponeva che il cadavere di un eretico defunto non potesse essere sepolto in terra consacrata o che eventualmente fosse esumato.
Con una Decretale ( una costituzione di carattere generale redatta dai Papi, in forma di lettera e contenente spesso norme giuridiche ) la Ad abolendam, emanata da Papa Lucio III nel 1184 ( con l’obiettivo di combattere le eresie ) e con Ie disposizioni stabilite nel IV° Concilio Lateranense ( 1215 ), convocato da Papa Innocenzo III, gli eretici erano colpiti da scomunica, anatema e consegnati al braccio secolare per essere mandati al rogo; questa pena era prevista anche per i cadaveri degli eretici già morti.
Una successiva Decretale emanata tra il 1254 e il 1261da Papa Alessandro IV, condannava quanti seppellivano corpi di eretici in terra consacrata a disseppellirli pubblicamente e personalmente. La condanna dei corpi degli eretici all’esumazione e al rogo divenne sempre più diffusa quando gli scrittori di dirittto canonico estero la prescrizione del reato d’eresia da cinque a cento anni.
Nel 1266, Manfredi, Re di Sicilia e figlio dell’Imperatore Federico II, fiero oppositore della politica papale in Italia, venne sconfitto dalle truppe di Carlo d’Angiò, e ucciso nella battaglia di Benevento. Già scomunicato dal Papa Innocenzo IV, dopo la morte il suo corpo fu disseppellito, per volere del Papa Clemente IV. La sua vicenda, ricordata da Dante nel canto Terzo del Purgatorio, è l’esempio storico più famoso della persecuzione che potevano subire i cadaveri degli scomunicati nel Basso medioevo.
In età moderna, soprattutto a partire dalla promulgazione della Bolla Licet ab initio ( 1542 ), con la quale Papa Paolo III Farnese, istituiva la Congregazione del Sant’Uffizio, e nel pieno della lotta contro la Riforma, l’esumazione e il rogo dei cadaveri degli eretici divenne pratica diffusa e prescritta in numerosi manuali.
Nel più famoso di questi il Sacro arsenale ouero prattica dell’officio della Santa Inquisitione (1621) dell’ inquisitore domenicano Eliseo Masini ( 1570 – 1627 ), si può leggere più di un passo relativo alla condanna post mortem degli eretici. Ad esempio: ” Ancorchè i delitti, quanto alle pene temporali, ordinariamente rimangano per morte estinti, è nondimeno cosa speciale nel delitto d’eresia, come…delitto d’ offesa maestà divina, che contr’ a morti ancora, per la gravità e atrocità della lor colpa, si proceda nel Sant’Officio e essi possano esser giuridicamente accusati, denunciati e inquisiti, ad effetto di condannare non gli stessi morti ma la loro empia memoria.” Sarà condannata anche la memoria di coloro i quali, accusati e incarcerati per eresia si uccidano senza confessare la colpa o anche confessandola prima del suicidio …” e le loro statue devono parimenti darsi alla Corte Secolare perchè siano abbruciate.”
Infine può anche accadere,si legge ancora, “che qualcheduno mentre vive, sia eretico ma o non costi della sua eresia o non ne venga accusato e poscia dopo morte pienamente ne costi, o per testimonio altrui o per fatti ereticali da lui commessi e di costui parimenti senza alcun dubbio ha da condannarsi la memoria.”
Ma già anni prima della diffusione del manuale di Masini ed esattamente nel 1575, Diego De Simancas, Consigliere dell’Inquisizione e qualficatore della Congregazione del Sant’Uffizio, coniò una formula giuridica: «Hereticus post mortem condemnatur ac si vivus esset» ( l’eretico dopo la sua morte viene sottoposto a condanna come se fosse vivo). ” Questa breve locuzione – come ha scritto lo storico del diritto Andrea Errera, nel Dizionario storico dell’Inquisizione – sintetizzava insomma i criteri di perseguibilità e di punibilità post mortem che si erano venuti gradualmente sviluppando ed affermando nel diritto penale sacrale dell’età bassomedievale e moderna con lo scopo di deprecare ed offuscare definitivamente la ‘memoria’ e la ‘fama’ degli eretici defunti, considerate inesorabilmente ed irreparabilmente nefande. “
Dalla voce Defunti, contentuta nel Volume I° del Dizionario storico dell’Inquisizione, sono stati tratti molti fatti storici per la stesura di questo articolo.
Il Sacro arsenale di Eliseo Masini si può leggere accedendo al sito di Google libri.