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Rifiuti. Traversine ferroviarie dismesse

TAR Toscana Sez. II n. 523 del 30 aprile 2020
Rifiuti.Traversine ferroviarie dismesse

Le traversine di legno, già utilizzate in ambito ferroviario se prodotte dopo il 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.M. 17 aprile 2003, sono da considerarsi rifiuti pericolosi; il citato DM Sanità è relativo alle “restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Creosoto – Difeniletere pentabromato – Difeniletere octabromato)” e le traversine ferroviarie dismesse, come risulta da ampia giurisprudenza, sono state individuate come impregnate di olio di creosoto e quindi pericolose. Di fronte a ciò, non è idoneo ad escludere la natura di rifiuti delle stesse il solo richiamo alla volontà di parte ricorrente di utilizzare le traversine stesse, poiché se ciò dimostra l’assenza di volontà di disfarsene, non è però sufficiente a dimostrare altresì la mancanza dell’obbligo di disfarsene, anch’esso contemplato dall’art. 183 d.lgs. n. 152/2006 .

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