News Giuridiche

Processo amministrativo: non è configurabile un contrasto di giudicati, quale motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, c.p.c., fra la decisione di cognizione e quella di ottemperanza

Ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio ex artt. 106, comma 1, c.p.a. e 395, n. 5, c.p.c., devono concorrere cumulativamente due presupposti: 1) il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale; 2) la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda. Con specifico riguardo al primo presupposto, è necessario che il contrasto riguardi giudicati fra di loro “esterni”, e non già sentenze rese nell’ambito di un processo, funzionalmente unitario, inteso a dare ottemperanza ad un’originaria sentenza di cognizione (dichiara inammissibile il ricorso per la revocazione di CdS, sez. III, ord. coll. n. 7198/2019) (cfr. CdS, ad. plen., sent. n. 1/2017, in questa Rivista).

Consiglio di Stato, sezione III, 1° giugno 2020, n. 3412 (Eius.it)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.