Processo amministrativo: nel giudizio elettorale, il principio della specificità dei motivi di censura e quello dell’onere della prova operano in forma attenuata
Nel giudizio elettorale: 1) il principio della specificità dei motivi di censura e quello dell’onere della prova sono da considerarsi attenuati (ancorché si richieda sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime: tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, essendo precluse azioni volte al mero riesame delle operazioni effettuate, ovvero meramente esplorative), atteso che – a fronte della peculiare situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il soggetto interessato a contestare le operazioni elettorali, il quale dispone di semplici informazioni, pur formalmente dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente indiziarie – dev’essere garantita l’effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.), di talché sono ammissibili anche censure parzialmente generiche oppure viziate da errore sul fatto che ha provocato la determinazione illegittima; 2) sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco dell’effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare (conferma TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 2366/2018) (cfr. CdS, sez. III, sent. n. 1249/2020, in questa Rivista).