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Cittadinanza UE: il familiare di un cittadino UE che non ha la cittadinanza di uno Stato membro ma è titolare di una carta di soggiorno permanente può fare ingresso nel territorio degli Stati membri senza visto

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l’art. 5, § 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’art. 20 di tale direttiva: a) esonera la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma che è familiare di un cittadino dell’Unione e che è titolare di tale carta, dall’obbligo di ottenere il visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri; b) esonera il familiare di un cittadino dell’Unione che ne è titolare dall’obbligo di ottenere il visto quando tale carta è stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen; 2) l’art. 20 della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno prevista in tale articolo costituisce prova sufficiente del fatto che il suo titolare ha la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, cosicché l’interessato ha diritto, senza che siano necessarie una verifica o una giustificazione supplementari, di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro essendo esonerato dall’obbligo di visto in forza dell’art. 5, § 2, di tale direttiva.

Corte di giustizia UE, terza sezione, 18 giugno 2020 (Eius.it)

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