Beni Ambientali. Attività agro-silvo-pastorali e taglio degli alberi
Cass. Sez. III n. 14544 del 12 maggio 2020 (UP 21 feb 2020)
Pres. Rosi Est. Gai Ric. Catalano
Beni Ambientali.Attività agro-silvo-pastorali e taglio degli alberi
L’inquadrabilità degli interventi realizzati nell’alveo normativo di cui all’art. 149 lett. b) del D.Lvo n. 42/2004, che esclude la necessità dell’autorizzazione solo per le attività agro silvo-pastorali, deve essere circoscritto agli interventi che non comportino un’alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata, da cui l’irrilevanza di eventuali autorizzazioni rilasciate incompatibili con il dettato normativo. Ciò in base al principio, quanto al taglio degli alberi, che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall’art. 149 lett. b) del decreto n. 42 del 2004, e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata
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