Discussione da remoto al fine di valutare l’istanza di rinvio per termini a difesa
Processo amministrativo – Covid-19 – Istanza di discussione da remoto – Art.4, comma1, d.l. n.28 del 2020 – Proposta dal ricorrente che ha chiesto termini a difesa – Reiezione.
Deve essere respinta l’istanza – presentata dal ricorrente che ha chiesto termini a difesa – di discussione mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 28 del 2020, ferma restando la possibilità di ripresentarla per l’eventuale udienza successiva (1).
(1) Il decreto ha respinto la richiesta di discussione orale da remoto, pur ritenendo che l’opposizione depositata dal comune non presenti argomenti che inducano a escludere la discussione, chiarendo che risulta superfluo prevedere la discussione orale da remoto al fine di valutare l’istanza di rinvio per termini a difesa.
Il decreto, con riferimento alla dichiarazione del comune che, in caso di discussione da remoto, si sarebbe proceduto mediante collegamento Skype o Zoom, ha precisato che l’eventuale udienza da remoto in una data successiva avverrà mediante sistema di collegamento audiovisivo da remoto della piattaforma Microsoft Teams in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art 3, comma 2, dell’Allegato 3 al DPCS 134/2020, restando preclusi altri sistemi di collegamento.