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Trasporto aereo: il comportamento molesto di un passeggero può costituire una «circostanza eccezionale» che esonera il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo prolungato del volo

L’art. 5, § 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce del considerando 14 del medesimo, dev’essere interpretato nel senso che: a) il comportamento molesto di un passeggero che ha fatto sì che il comandante dell’aeromobile dirottasse il volo in questione verso un aeroporto diverso da quello di arrivo, al fine di procedere allo sbarco di tale passeggero e dei suoi bagagli, rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi di detta disposizione, salvo qualora il vettore aereo operativo abbia contribuito al verificarsi di tale comportamento o abbia omesso di adottare le misure adeguate in considerazione dei segni precursori di un simile comportamento; b) al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, un vettore aereo operativo può avvalersi di una «circostanza eccezionale» che ha inciso su un volo precedente operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza e il ritardo o la cancellazione del volo successivo; c) il fatto che un vettore aereo proceda al riavviamento di un passeggero, per il motivo che l’aeromobile che lo trasporta è stato interessato da una circostanza eccezionale, mediante un volo operato dal vettore stesso e che comporta che tale passeggero arrivi il giorno successivo a quello inizialmente previsto, non costituisce una «misura ragionevole» che esonera tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto agli artt. 5, § 1, lett. c), e 7, § 1, di tale regolamento, salvo qualora non vi fosse nessun’altra possibilità di riavviamento diretto o non diretto con un volo operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo e che arrivasse meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato o qualora l’effettuazione di un simile riavviamento costituisse per il vettore aereo un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento in questione.

Corte di giustizia UE, quarta sezione, 11 giugno 2020 (Eius.it)

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