Rumore. Ambito di applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995
Cass. Sez. III n. 13915 del 7 maggio 2020 (Ud 24 gen 2020)
Pres. Di Nicola Est. Gentili Ric. Polli
Rumore.Ambito di applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995 è applicabile al solo caso in cui, esercitando il prevenuto un mestiere rumoroso, questi, in detto esercizio, si limiti ad eccedere, senza che si verifichino altre conseguenze, i limiti previsti per le relative emissioni sonore fissati da disposizioni normative, sia di rango primario che secondario, vigenti in materia (Lexambiente.it)