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Rumore. Spettacoli pirotecnici

TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 355 del 14 maggio 2020
Rumore.Spettacoli pirotecnici

Trattandosi di attività economica lecita, l’accensione di fuochi d’artificio non può essere vietata in termini assoluti, ancorché il suo esercizio possa e debba essere assoggettato a prescrizioni e cautele, volte a contemperare gli interessi (alla quiete e all’incolumità pubblica) che possono essere negativamente incisi da siffatta attività. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), L. n 4471995 i Comuni possono autorizzare «lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e […] spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile» anche in deroga ai valori limite di immissioni sonore proprie della classificazione acustica operata in via generale. Non vi è dubbio che lo spettacolo pirotecnico, proprio perché occasionale e temporaneo rientra nella suvviste ipotesi di deroga. (Lexambiente.it)

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