Responsabilità amministrativa: il giudicato penale non preclude al giudice contabile una diversa valutazione dell’elemento soggettivo
Il giudicato penale di condanna preclude al giudice contabile una ricostruzione dei fatti diversa da quella ivi acclarata, ma non anche una differente valutazione dell’elemento soggettivo della responsabilità, non rientrando quest’ultimo nella nozione di «illiceità penale» di cui all’art. 651 c.p.p. (fattispecie in tema di danno erariale indiretto da malpractice medica).
Corte dei conti, s.g. Lazio, 27 maggio 2020, n. 204 (Eius.it)