Family Act, da assegno universale a congedi: cosa prevede
Una piccola grande rivoluzione pensata per la famiglia. Famiglie che hanno mosso spesso l’accusa di essere state messe da parte durante il lockdown, puntando il dito contro un welfare che troppo spesso dimentica chi è a casa con figli. Le donne, in particolare, a volte costrette a lasciare il posto di lavoro perché il peso della famiglia finisce per gravare per lo più sulle loro spalle. Spalle forti, ma non abbastanza da reggere insieme tutti i pezzi.
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Il disegno di legge, in sintesi, è composto da 8 articoli e all’articolo 1 sono previsti i principi ed i criteri direttivi cardine di tutta la riforma che sarà attuata con i decreti delegati. Le deleghe per specifici ambiti di competenza sono previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 e 6. Nell’articolo 7 è disciplinata una procedura identica per l’adozione di tutti i decreti legislativi previsti nella delega, eccetto che per la delega contenuta all’articolo 3, sul riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli, per la quale è prevista l’intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per tutti i decreti, invece, è prevista la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari per i profili di competenza.
Nell’articolo 1 sono contenuti i ‘principi e criteri direttivi della riforma’. Nello specifico, si dispone che il Governo, nell’adozione di tutti i decreti attuativi della riforma, preveda che le misure siano applicate in modo universale ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente. Ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno si dovrà tener conto del numero dei figli.
Altro principio cardine è il valore sociale riconosciuto alle attività educative e di apprendimento dei figli, ricomprendendovi qualunque tipo di attività abbia una funzione educativa anche se non formale. Con il termine ‘educazione non formale’ si fa riferimento a tutta la gamma di possibilità di apprendimento informale e occasionale esistente (scambi, letture, uscite, visite ai musei, fruizione di spettacoli, laboratori, progetti collaterali che normalmente arricchiscono l’offerta formativa delle scuole) che hanno da sempre svolto un ruolo prezioso a fianco alle scuole per sostenere le famiglie in una società educativa multiculturale.
Perché il valore sociale riconosciuto all’attività educativa sia tangibile è essenziale che nell’attuazione della riforma si prevedano misure e agevolazioni fiscali che vadano dalle deduzioni dall’imponibile alle detrazioni dall’imposta delle spese sostenute dalle famiglie ovvero il riconoscimento di una somma in denaro vincolata allo scopo.
Promuovere la parità di genere nell’assistenza e nella cura dei figli all’interno del nucleo familiare è un altro principio fondamentale che la riforma disegnata dal governo Conte mira a realizzare, a partire dall’assegno universale ed a seguire tutte quelle misure rivolte a incentivare il lavoro femminile e a conciliarlo con la vita familiare. Infine, si prevede che in fase di attuazione siano introdotte misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano e facilitino l’accesso agli aiuti previsti.
L’articolo 2 contiene la delega al governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo per l’istituzione dell’assegno universale ed il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico. Nell’esercizio della delega, il governo deve rispettare ulteriori principi e criteri enunciati in questa disposizione. Tra questi, innanzitutto, il principio dell’universalità, in virtù del quale l’assegno è attribuito indistintamente in una quota base a tutti nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile determinata per scaglioni dall’indicatore Isee. Nella determinazione dell’importo dell’assegno si tiene conto anche dell’età dei figli a carico.
L’assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione.
Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del 20%, così anche nel caso di figlia o figlio disabile. L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito. Infine è prevista una clausola di salvaguardia per cui è riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.
L’articolo 3 contiene il ‘riordino di misure di sostegno economico per i figli a carico’. Contiene, in sintesi, la delega al governo all’adozione, previa intesa in Conferenza Unificata, di uno o più decreti legislativi per l’istituzione ed il riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico. Le misure di sostegno alle famiglie, che i decreti legislativi dovranno attuare, riguardano innanzitutto interventi di sostegno, con contributi che possono coprire anche l’intero ammontare delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia, ovvero eventuali forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni.
Si prevede, inoltre, che nei decreti delegati siano individuate misure di sostegno per le famiglie sia per le spese sostenute per i minori affetti da patologie fisiche, compresa la diagnosi di disturbo dell’apprendimento, sia per le spese documentabili per l’acquisto di libri scolastici per ciascun figlio, frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per le spese sostenute relativamente alle gite scolastiche, all’iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive e i corsi di lingua, arte e musica. Ulteriore criterio di delega è che siano previste agevolazioni per forme di sostegno al welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.
L’articolo 4 disciplina, potenziandoli, i congedi parentali. Contiene infatti la delega al governo all’adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino e l’armonizzazione della disciplina dei congedi parentali e del congedo di paternità. La riforma recepisce, in anticipo, quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare. La Direttiva ha l’obiettivo di riformare l’accesso agli istituti volti a conciliare i tempi di vita e di lavoro tenendo conto degli sviluppi della società europea degli ultimi decenni attraverso una revisione di alcuni istituti quali il congedo parentale e il congedo di paternità.
La delega prevede un periodo di almeno 10 giorni di durata del congedo di paternità obbligatorio nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio. Al comma 2, è contenuta la disciplina del congedo parentale e sono previste le seguenti misure: un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore.
Al comma 3 è contenuta la disciplina del congedo di paternità che deve essere previsto a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore e previo congruo periodo di preavviso al datore di lavoro, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva del settore, siglata dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In sede di attuazione, si dovranno prevedere misure specifiche per un’estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificità delle singole professioni.
L’articolo 5 disciplina gli incentivi al lavoro femminile, contiene infatti la delega al Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino ed il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile. Il governo dovrà adottare decreti legislativi. Dovrà essere prevista la detraibilità o la deducibilità di una percentuale delle spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici o assistenza di familiari con deficit di autonomia, assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell’applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie.
Sono, inoltre, previste misure che attuino una modulazione graduale della retribuzione del lavoratore, nei giorni di astensione per malattia del figlio nonché misure premiali per datori di lavoro che realizzino politiche atte a promuovere una piena armonizzazione tra vita privata e lavoro, quali, ad esempio, lavoro flessibile, smart working, telelavoro e, con priorità per le lavoratrici madri fino alla maggiore età del figlio.
Ulteriore criterio di delega prevede che sia riconosciuta priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. E’, infine, prevista una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.
L’articolo 6 riguarda l’educazione e formazione dei figli, contiene dunque la delega al governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la famiglia nella formazione dei figli, affinché acquisiscano autonomia finanziaria. A tal fine, il governo dovrà prevedere detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per acquistare libri universitari per ciascuna figlia o figlio maggiorenne a carico, qualora non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto dei testi universitari.
Saranno inoltre previste detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario ed agevolazioni fiscali per l’affitto della prima casa per le giovani coppie, di cui almeno uno dei due non abbia superato 30 anni al momento della presentazione della domanda.
L’articolo 7 introduce disciplina del procedimento per l’adozione dei decreti legislativi. Infine l’articolo 8 prevede le risorse a copertura dell’attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge delega. In particolare, la copertura è a valere sulle risorse del Fondo ‘Assegno universale e servizi alla famiglia’, di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( legge di bilancio 2020), dalla modifica di misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità attualmente vigenti, nonché da quelle rivenienti dall’abrogazione o dalla modifica delle seguenti misure: le detrazioni fiscali per minori a carico previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1 bis) del Testo Unico delle imposte di redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
E ancora: l’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2, decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal Testo unico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; l’assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori, di cui all’articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448; l’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014, n. 190, da ultimo potenziato e modificato dall’articolo 23 quater, commi 1 e 2, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successivamente, dall’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1 gennaio 2020; il premio alla nascita, di cui all’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Le risorse verranno inoltre tratte dal buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l’infanzia di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232e all’articolo 1, comma 488, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, successivamente, dall’art. 1, comma 343, lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1 gennaio 2020; il fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, comma 348 e 349, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Al secondo comma si prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
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