Appalti pubblici: la normativa italiana che non consente l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura agli enti senza scopo di lucro contrasta col diritto UE
Gli artt. 19, § 1, e 80, § 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale – come quella italiana – che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi (questione pregiudiziale sollevata dal TAR Lazio).
Corte di giustizia UE, decima sezione, 11 giugno 2020 (Eius.it)