Sviluppo sostenibile. impianti alimentati da fonti rinnovabili e qualifica di pubblica utilità indifferibilità e urgenza
TAR Puglia (BA) n. 672 del 14 maggio 2020
Sviluppo sostenibile. impianti alimentati da fonti rinnovabili e qualifica di pubblica utilità indifferibilità e urgenza
L’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003 qualifica ‘di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti’ le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto l’autorizzazione unica. La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell’acquisizione dell’autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia. (Lexambiente.it)