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Misure di prevenzione: la mera pendenza di procedimenti penali non giustifica la confisca

In tema di misure di prevenzione: 1) le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di “pericolosità generica” ex art. 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, dei quali il giudice di merito è tenuto a rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo; 2) in assenza di un giudicato penale, il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l’istruttoria, ma occorre che le dette “attività delittuose” siano poste in essere in modo non episodico, bensì cronologicamente apprezzabile. È indispensabile, quindi, non solo che sussista una continuità nell’illecito e nel reddito conseguentemente prodotto, con espulsione dal novero delle valutazioni rilevanti ai fini della pericolosità generica di tutto ciò che assuma le caratteristiche di sporadicità ed occasionalità, ma altresì che tali attività delittuose abbiano consentito una produzione di reddito illecito idoneo, anche parzialmente, a sostentare il proposto ed eventualmente il suo nucleo familiare; 3) con riguardo alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i suddetti requisiti devono essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l’illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. La necessità della correlazione temporale, infatti, discende dall’apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, sicché l’ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare (v. anche Corte cost., sent. n. 24/2019, in questa Rivista).

Corte di cassazione, sezione VI penale, 15 aprile 2020, n. 13177 (dep. 28 aprile 2020) (Ekus.it)

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