Assegno pagato per errore dalla banca. Niente mediazione
Cassazione Civile, Sezione Sesta, Ordinanza n. 9204 del 20/05/2020
Il Tribunale di Milano, in sede di graveme, aveva respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nella fattispecie, la banca aveva pagato un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario.
Per il Tribunale, l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010 non indica genericamente la materia bancaria quale oggetto di mediazione obbligatoria, ma puntualizza che la mediazione è obbligatoria per la specifica materia dei “contratti bancari”. Nel caso in esame la fonte dell’obbligo scaturisce direttamente dalla legge sugli assegni, all’articolo 43).
Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione ma la Suprema Corte lo ha rigettato.
Non può infatti ritenersi, si legge nella sentenza, che la fattispecie concretamente in esame rientri nell’ambito dei «contratti bancari» presi in considerazione dalla norma dell’art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28/2010 (nella versione introdotta dall’art. 84 comma 1 lett. b. decreto legge n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013). L’assegno rientra propriamente nel novero dei servizi di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 2 lett. g) d Igs. 27 gennaio 2010, n. 11, con disposizione che in sé stessa prescinde dal carattere «bancario» del soggetto che venga a prestare il relativo servizio.
D’altronde, la stessa convenzione di assegno, se può anche trovarsi inserita nel corpo di «contratti bancari», mantiene pur
sempre una sua propria autonomia, sia sotto il versante funzionale, che sotto quello strutturale.
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Cassazione Civile, Sezione Sesta, Ordinanza n. 9204 del 20/05/2020
© Litis.it, 8 Giugno 2020 – Riproduzione riservata
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