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Rumore. Responsabilità gestore di un pubblico esercizio

Cass. Sez. III n. 14750 del 13 maggio 2020 (CC 22 gen 2020)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. PM in proc. Comelli
Rumore.Responsabilità gestore di un pubblico esercizio

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento, come l’attuazione dello “ius excludendi” e il ricorso all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica; a tal fine, poiché l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’agente. Ciò implica un’adeguata verifica in sede di merito, volta ad accertare la consistenza degli spazi fruibili dagli avventori, la tipologia delle emissioni sonore e le iniziative assunte dal gestore del locale per eliminarle o almeno per contenerle…

http://lexambiente.it/materie/rumore/156-cassazione-penale156/15012-rumore-responsabilit%C3%A0-gestore-di-un-pubblico-esercizio.html

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