Processo amministrativo: ammissibile l’accertamento tecnico preventivo (ma «con particolare prudenza»)
Ai sensi degli artt. 63 c.p.a. e 696 c.p.c., l’azione di accertamento tecnico preventivo è esperibile anche nel processo amministrativo, sia in sede di giurisdizione di legittimità sia in sede di giurisdizione esclusiva, purché (a) sussista un effettivo pericolo di dispersione del mezzo di prova e (b) l’accertamento abbia ad oggetto meri fatti (stato di luoghi, qualità o condizioni di cose), con esclusione di profili valutativi riservati all’amministrazione. (Eius.it)
TAR Veneto, sezione I, 12 maggio 2020, n. 444