Tar e Cds stringono i tempi, massimo 10 minuti per avvocato
Dieci minuti al massimo per la discussione dei ricorsi davanti a Tar e Consiglio di stato. Il decreto 134 del 22 maggio 2020, a firma del Presidente del Consiglio di stato, Filippo Patroni Griffi, adegua i tempi delle udienze alle esigenze dei mezzi di comunicazione on line.
Come commenta Ciccia Messina sulle pagine di italia Oggi “la gestione in concreto del collegamento a distanza mette di fronte a problemi pratici, come problemi di audio o la regolamentazione dei tempi della discussione. Proprio su quest’ultimo punto l’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, infatti, prescrive che, in caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale (istanze cautelari), le parti (ricorrenti, pubbliche amministrazioni resistenti) devono limitare la durata dei loro interventi. Il decreto 134 individua, dunque, i tempi massimi. Sono previsti sette minuti per le istanze cautelari (provvedimenti d’urgenza) e per i ricorsi sull’accesso agli atti, silenzio della p.a., decreto ingiuntivo, ottemperanza delle sentenze e ogni altro rito speciale. Invece, la discussione può arrivare a dieci minuti nel rito ordinario, nel rito abbreviato e nel rito sui contratti pubblici, nei riti elettorali. Specifica il decreto in commento che i tempi indicati sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono: quindi, se il ricorrente ha due avvocati, per esempio, sono sempre sette o dieci minuti complessivamente (e non a testa).
Ci possono essere eccezioni: il presidente del collegio giudicante può stabilire tempi di intervento inferiori o superiori, motivandolo in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, comprese le necessarie pause. Sempre a proposito dello svolgimento dell’udienza il decreto 134 dà al presidente del collegio giudicante il compito di disciplinare l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e di regolare l’ammissione e l’esclusione dei difensori o delle altre parti all’udienza stessa. Infine. È vietata la registrazione delle udienze ed è anche vietato l’uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi”
Fonte: Italia Oggi