Emergenza Covid-19 – Adozione di protocolli di sicurezza negli studi legali
Scheda di approfondimento redatta dal Consiglio Nazionale Forense
Il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede (artt. 1 e 2) che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possano essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, tra le quali, per quanto in questa sede interessa, rilevano:
– la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (art. 1, comma 2, lettera z).
– la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (art. 1, comma 2, lettera gg).
Sulla base di tali disposizioni è stato, in seguito, emanato, tra gli altri, il DPCM 26 aprile 2020 (GU n.108 del 27-4-2020) recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale nel periodo 4-17 maggio 2020.
Tale DPCM stabilisce, in ordine alle attività professionali, quanto segue: “…si raccomanda che: … c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali” (art. 1, comma 1, lettera ii).
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