GiurisprudenzaPenale

Daspo configurabile anche in ipotesi di evento sportivo in streaming

Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 13691 del 05/05/2020


La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini riguarda se integri il presupposto dell’«aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive» o comunque di avere «nelle medesime circostanze […] incitato, inneggiato o indotto alla violenza» anche la particolare fattispecie di aver partecipato ad un evento sportivo trasmesso via streaming su maxischermo all’interno di uno Stadio cui si accedeva mediante pagamento di un biglietto.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha enucleato alcuni punti fermi in merito alla individuazione della “manifestazione sportiva” in occasione della quale o a causa della quale gli atti di violenza devono essere posti in
essere.

L’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive) ha introdotto una norma di interpretazione autentica, che stabilisce che “per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attivita’ previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”. Nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità è stato escluso che potessero essere ricompresi nel novero delle manifestazioni sportive quelle di commemorazione di un evento sportivo (Sez 3, n. 18924 del 13/12/2017, Lo Grasso, Rv. 273213 – 01), i festeggiamenti per la fondazione di una squadra sportiva (Sez. 3, n. 44431 del 30/11/2011, Tomasi, Rv. 251599 – 01) e, più in generale, gli eventi privi di necessario collegamento immediato e stretta causalità tra l’azione ed una competizione sportiva.

Per contro, la più recente giurisprudenza ha ravvisato la manifestazione sportiva anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l’effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 1767 del 07/04/2016, Flore, Rv. 269085-01, Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Marena, Rv. 267362-01, Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Baraldi, Rv. 264244 – 01) e, da ultimo, anche nel caso di partecipazione ad una manifestazione di protesta, con violenza quanto meno su cose, posta in essere presso il comando di polizia dove debbano recarsi tifosi di una squadra di calcio colpiti da provvedimento c.d. Daspo, a sostegno di questi ultimi e in concomitanza con una partita per la quale si applichi la misura (Sez. 3, n. 13077 del 08/02/2019, Paci, Rv. 275859 – 01).

Dunque, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, devono ricomprendersi tra le condotte commesse “a causa di manifestazioni sportive”, non solo quelle tenute direttamente in occasione delle competizioni sportive, ma anche quelle a queste collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità (Sez. 3, n. 30408 del 08/04/2016, Rv. 267362 – 01; Sez. 3, n. 1767 del 07/04/2016, Rv. 269085 – 01; Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Rv. 264244 – 01).

La ratio della norma è – come ricordato da Sez. 3, n. 3713 del 2014 – quella di prevenire fenomeni di violenza tali da mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica in contesti, come le “manifestazioni sportive”, ove notoriamente è più elevato il rischio di comportamenti violenti (in questo senso, anche Sez. 3, n. 10795 del 06/11/2018, dep. 2019, Rv. 275141 – 01). La necessità anche del rapporto eziologico (non solo occasionale) tra la violenza e le manifestazioni sportive costituisce, secondo una massima di esperienza codificata dal legislatore, indice ragionevole della pericolosità del soggetto e della sua attitudine a porre in essere comportamenti violenti che trovano nelle manifestazioni sportive la loro genesi. Di qui il divieto di accedere a quelle manifestazioni che, proprio per il loro carattere sportivo, potrebbero agire da miccia di innesco della violenza del prevenuto. La violenza espressa “a causa” (e non in occasione) delle manifestazioni sportive lascia ragionevolmente prevedere che possa esprimersi anche “in occasione” delle medesime manifestazioni sportive.

Fatta questa premessa, il Collegio rileva come nel caso in esame ricorra senza alcun dubbio una “manifestazione sportiva” in occasione (e a causa) della quale sono stati posti in essere, dallo Spelta, gli atti di violenza sopra indicati, deponendo per tale qualificazione il luogo ove si sono svolti i fatti, lo stadio, il cui ingresso era regolato con le ordinarie modalità di accesso per assistere alle partite di calcio, ivi compresa la necessità del biglietto di ingresso, a nulla rilevando che la partita, evento indubitabilmente sportivo con i requisiti di cui all’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, trasmessa in diretta, fosse giocata altrove e i giocatori non fossero fisicamente presenti sul campo di calcio.

Del resto, tale interpretazione non sembra contrastata dalla prospettiva teleologica: la previsione normativa di cui all’art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989 è diretta a prevenire il pericolo per l’ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive.

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Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 13691 del 05/05/2020

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