Ordinanza n. 43 – Disposizioni in tema di allenamenti sportivi
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di allenamenti sportivi.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
[…]
1. A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti di adeguamento o aggiornamento sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, sono consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, purchè gli allenamenti siano effettuati in forma individuale e alle seguenti condizioni, da garantire a cura e spese della società o federazione di appartenenza:
1.1) previo espletamento di test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negatività al Coronavirus;
1.2) disponibilità di spazi delimitati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta per tutta la sessione di allenamento, anche ricompresi in aree di più vasta estensione;
1.3) limitazione dell’uso degli spogliatoi ed altri spazi comuni secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e fatta salva l’adozione delle misure di cui al successivo punto
1.5; con raccomandazione alle singole società e federazioni di disporre, ove necessario, che gli atleti accedano agli impianti già in tenuta di allenamento e rientrino a fine allenamento presso le proprie abitazioni, evitando l’uso di spogliatoi e docce presso l’impianto;
1.4) controllo medico con periodicità almeno settimanale sugli atleti;
1.5) adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale.
2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) a carico della società o federazione.
F.to DE LUCA
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