Patteggiamento. Limiti al ricorso per cassazione
Cassazione Penale, Sezione Settima, Ordinanza n. 8240/2020
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, I in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tra questi non figura, come nel caso in esame, la censura mossa dal ricorrente, che attiene, invece, alla verifica della motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex. art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
E’ stato, infatti, osservato che il giudice nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti” (così testualmente, tra le altre, Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara; nello stesso senso, tra le molte, Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, dep. 2019, Xhemalaj; Sez. 4, n. 24514 del 09/05/ 2018, Murati, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Cassazione Penale, Sezione Settima, Ordinanza n. 8240/2020