Nuova Ordinanza di De Luca, cambiano le regole per ristorazione con asporto e mobilità
ORDINANZA n.42 del 02/05/2020
1.A parziale modifica di quanto disposto dall’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020- e, in particolare, in sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo dispositivo- con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
1.1. E’ consentito svolgere attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.
1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone..
1.3. Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020.
1.4 Fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:
1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;
2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato;
3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;
4) che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.
Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure indicate ai numeri 3) 4) e assicurando un sistema di prenotazione da remoto.
2. E’ demandata all’Unità di Crisi regionale la definizione, d’intesa con l’ANCI e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina statale. Nelle more della elaborazione delle indicate misure, sono ulteriormente confermate, con efficacia dal 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, le disposizioni di cui al punto 1, lett. c) dell’Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, confermata con Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, a mente delle quali “è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi.
3. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, ai sensi di quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, previa comunicazione al Prefetto competente possono effettuare l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita’ di vigilanza, attivita’ conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche’ attivita’ di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Resta fermo l’obbligo di osservare, nell’espletamento delle dette attività, le misure di sicurezza adottate in sede nazionale nonché le misure di cui al documento Allegato 1 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, in quanto compatibili con riferimento alle attività da svolgere. Le disposizioni di cui al menzionato documento continuano ad applicarsi, altresì, a tutte le attività produttive consentite sul territorio, in relazione alle quali sono state predisposte ed approvate.
4. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta confermata l’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020.
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
DE LUCA
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