La risarcibilità da parte dell’INAIL della “malattia- infortunio” causata dal COVID-19
dell’Avv. Tatiana Parrella
In occasione dell’ attuale stato di emergenza sanitaria da Coronavirus Covid -19 negli ultimi mesi, numerose sono state le categorie di lavoratori coinvolti da infortuni sul lavoro e/o malattie professionali, tra essi elenchiamo gli operatori sanitari, i lavoratori la cui attività comporta contatti con il pubblico, i lavoratori diversi dagli operatori sanitari e da quelli con frequenti contatti con il pubblico e che abbiano avuto contatti con un collega di lavoro positivo/infetto o sintomatico ed infine, i lavoratori che abbiano contratto l’infezione da coronavirus per avere utilizzato mezzi di trasporto pubblico.
Il legislatore, ai fini della regolamentazione di questa particolare situazione, all’art. 42, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto che «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.
Rispetto al novero delle categorie di lavoratori tutelati dall’INAIL, elencate dall’ art. 5 del d.lgs. n. 38/2000, il decreto c.d. “Cura Italia” non ha introdotto innovazioni significative. Il suddetto articolo definisce i lavoratori parasubordinati, oggetto della tutela, individuandoli mediante riferimento all’art. 49, comma 1, lett. a, del testo unico delle imposte sul reddito, ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, che dispone l’assimilazione, ai fini fiscali, del reddito prodotto dalle attività di collaborazione coordinata e continuativa ivi elencate a quello da lavoro subordinato.
E’ evidente una disparità di trattamento tra gli operatori sanitari titolari di un rapporto di lavoro subordinato e quella dei medici di base e di tutti gli altri medici e infermieri che prestano la loro attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che l’Inail, ai sensi dell’art. 10 del d.l. n. 18/2020, è autorizzato ad acquisire, conferendo loro incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, proprio per contrastare l’emergenza causata dall’infezione da coronavirus.
L’iter relativo all’indennizzabilità, da parte dell’ INAIL, delle conseguenze lesive dell’integrità psicofisica causate dall’infezione da COVID-19, ha come punto normativo di riferimento, il Testo Unico Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro, adottato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modificazioni.
Il testo unico distingue la malattia professionale dall’infortunio sul lavoro.
La malattie professionali o malattia contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose sono patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura), se provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle ovvero se denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nel caso in cui la malattia rientri nel “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
Diversamente dalle malattia professionale, che hanno causa lenta e diluita nel tempo, per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Essa può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.
Per quanto concerne il caso di specie, in particolare l’infezione scatenata dal Sars-COV-2, è opportuno parlare di “malattia-infortunio”, nel senso che essa deve essere inquadrata nel novero degli infortuni sul lavoro, in quanto la causa virulenta è equiparata a quella violenta, atteso che l’azione traumatica coincide con il contatto e la penetrazione nell’organismo dell’agente patogeno.
Diversamente, per quanto la disciplina dell’onere probatorio per l’accertamento dell’esposizione a rischio ( trattasi di rischio “generico”, essendovi esposta la generalità dei consociati) e del nesso di causalità si deve applicare quella in vigore per le malattie professionali(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
Avv. Tatiana Parrella
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