Atto di precetto e sospensione straordinaria Covid – La relazione della Corte di Cassazione
L’art. l’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 dispone che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».
Termine ulteriormente prorogato all’11 maggio dall’art. 36 comma del d.l. 8 aprile 2020 n. 23.
Suddetta sospensione si applica anche all’atto di precetto? Per dirimere i problemi ermeneutici viene in soccorso la Suprema Corte di Cassazione con la Relazione n. 28 la quale precisa che “La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)”.
“Viene così espressamente confermato l’orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”.
Allegato Pdf:
Relazione Suprema Corte di Cassazione n. 28