Sulla legittimità del pignoramento presso terzi decide il giudice dell’esecuzione
– Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono per dirimere un conflitto di giurisdizione insorto su un atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell’agenzia delle Entrate, impugnato dalla impresa debitrice dinanzi al Giudice dell’esecuzione sul presupposto della l’inammissibilità della procedura perché riferita ad un terzo inesistente, e, nel merito, per nullità assoluta, in quanto gli atti presupposti erano già stati pagati ovvero risultavano illegittimi.
Il giudice dell’esecuzione declinava la propria competenza, concedendo un termine per l’introduzione della causa dinanzi alla commissione tributaria.
Con l’ordinanza in rassegna, le Sezioni Unite hanno stabilito che nel sistema del combinato disposto dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al
momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella Est. Cons. le Frasca o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
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Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020
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