Misure fiscali del “Cura Italia”: Il bonus botteghe e negozi – 1
Sotto forma di credito d’imposta, mira a compensare, almeno in parte, la somma spesa per il canone di locazione di un immobile rimasto in realtà inutilizzato a causa della chiusura forzata
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Da oggi diamo il via a una “breve serie” di focus sulle misure fiscali previste dal decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020) a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per fronteggiare gli effetti negativi dell’emergenza Coronavirus sull’economia, attraverso l’adozione di interventi mirati ad arginare le conseguenze dell’allarme sanitario.
L’intento è salvaguardare la salute dei cittadini e sostenere al tempo stesso il sistema produttivo del Paese.
Significativo l’impatto della situazione emergenziale Covid-19, ad esempio, sugli esercenti del commercio al minuto che hanno dovuto abbassare le serrande dei loro negozi. In aiuto, l’articolo 65 del “Cura Italia” prevede a favore di esercenti attività d’impresa, soprattutto di ridotte dimensioni, per quest’anno, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di negozi e botteghe (immobili appartenenti alla categoria catastale C/1) pagato al mese di marzo 2020.
Botteghe chiuse, credito aperto
Il bonus costituisce un risarcimento parziale della spesa sostenuta dal commerciante al dettaglio per la locazione di un locale rimasto inutilizzato a causa dell’emergenza epidemiologica.
Per accedere al beneficio occorre essere titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico sospesa a seguito delle misure restrittive anti-coronavirus, ed essere gli intestatari del contratto di locazione del negozio (categoria catastale C/1) per il quale si chiede l’agevolazione.
Il credito d’imposta è riservato, naturalmente, alle attività ritenute “non essenziali” e, quindi, sottoposte alla chiusura “forzata”, mentre sono escluse le attività che, in quanto “essenziali”, non hanno sospeso il servizio, come le farmacie, parafarmacie e i negozi di generi alimentari di prima necessità. In particolare, rimangono fuori le attività indicate negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020.
Meglio precisare, inoltre, che l’agevolazione è circoscritta alle locazioni di botteghe e negozi, sono cioè esclusi i contratti che prevedono, oltre alla disponibilità dell’immobile, altri beni e servizi, come i contratti di affitto di rami d’azienda o altre tipologie contrattuali riguardanti i rapporti tra proprietario e locatario per i locali a uso commerciale.
Con F24 dal 25 marzo
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. “6914” è il codice tributo, istituito con la risoluzione n. 13/2020, che gli operatori dovranno esporre nel modello di pagamento per usufruire del bonus.
Il beneficio è utilizzabile dallo scorso 25 marzo.
Fonte Fiscooggi.it