CivileGiurisprudenza

Affido condiviso e suddivisione a metà dei tempi di frequentazione del minore

adozione viterbo

Cassazione Civile, Sezione Prima, Ordinanza n. 3652 del 13/02/2020
Articolo dell’Avv. Tatiana Parrella

In tema di affido condiviso di minori, La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza in commento, chiarisce che i genitori non possono pretendere di trascorrere con il proprio figlio tempi divisi perfettamente a metà, in base a un calcolo aritmetico.

I giudici di legittimità ribadiscono che la richiesta di disporre una convivenza paritaria, in termini di tempo, con entrambi i genitori, comporterebbe anch’essa un ingiustificato sconvolgimento della condizione attuale in vista di una condizione più faticosa e destabilizzante per la figlia.

Di primaria importanza è la salvaguardia dell’interesse della minore e, pertanto, nel caso di specie, la regolamentazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di frequentazione della figlia, da parte del padre, doveva basarsi sulle indicazioni dei servizi sociali che tutelavano il diritto del la minore a crescere in modo sano ed equilibrato.
La suddetta pronuncia trae origine dal respingimento di un reclamo, avanzato da un padre avverso la decisione del Tribunale e respinto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Il giudice di prime cure aveva disposto, con provvedimenti temporanei ed urgenti, l’affido condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre, assegnando la casa coniugale alla donna, riconoscendo al padre il diritto di visita e ponendo a suo carico l’obbligo di corrispondere 200 euro mensili e il 50% delle spese straordinarie per la figlia.

La Corte di Appello aveva respinto la richiesta reputando che lo spostamento della residenza delle minore avrebbe provocato un inutile turbamento dell’ attuale condizione della minore di convivenza con la madre, rispetto alla quale, non sussistevano elementi di disagio ed opportunità.

In padre aveva proposto ricorso per Cassazione, respinto con l’ordinanza n. 3652/2020, per i seguenti motivi.

Il primo motivo (violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. …omissis…) viene ritenuto inammissibile poiché il ricorrente non aveva indicato il fatto omesso che, avrebbe condotto la Corte, a decidere erroneamente, in ordine alla valutazione dei provvedimenti provvisori e urgenti, adottati dal giudice di merito sull’affidamento.

Altresì, gli Ermellini hanno ritenuto irrilevante riguardo al thema decidendum la volontà della donna di non riaprire un dialogo con il marito poiché, a prescindere dalla suddetta circostanza, il rapporto della minore con entrambi i genitori si era svolto senza ostacoli, anche dopo la separazione.

A giudizio della Corte, parimenti infondato risultava il secondo motivo di ricorso (violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’omessa valutazione della circostanza di fatto relativa ai turni lavorativi della sig.ra…omissis…) poiché giudici del Tribunale e della Corte di Appello, in relazione alla decisione di disporre l’affidamento della figlia, avevano ritenuto maggiormente rispondente ad una crescita sana ed equilibrata della minore, la sua convivenza con la madre con un ampio riconoscimento della relazione e della frequentazione con il padre.
Del pari, la Cassazione ha ritenuto infondato anche il terzo motivo ( violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. …omissis..) enunciando il principio in base al quale “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.”

Infine, anche il quarto motivo risultava infondato poiché, il provvedimento che aveva disposto il contatto telefonico giornaliero del padre con la figlia era stato implicitamente revocato perché la Corte d’Appello, dopo averlo valutato, lo aveva ritenuto inadeguato perché vissuto in un clima conflittuale che si prestava a possibili strumentalizzazioni della figlia da parte dei genitori.

Avv. Tatiana Parrella
tatianaparrella@libero.it

Allegato Pdf:
Cassazione Civile, Sezione Primae, Ordinanza n. 3652 del 13/02/2020

 

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