Responsabilità medica. Ctu e carenza motivazionale in presenza di difformi opinioni. Posizione di garanzia
Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 3745 del 21/01/2020
Articolo a cura dell’Avv. Marco Martini
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Nella sentenza in rassegna, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello territoriale che, in riforma delle statuizioni del Tribunale capitolino, aveva assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” due medici imputati del reato di omicidio colposo nelle loro rispettive qualità di medico del pronto soccorso e di medico in servizio presso la sezione di Chirurgia generale dello medesimo nosocomio ove il malcapitato era stato ricoverato.
Sottolineano gli Ermellini che la Corte di merito, piuttosto che confrontare le valutazioni dei periti da essa nominati con quelle dei consulenti di parte (traendone poi il proprio convincimento), ha aderito integralmente alle valutazioni del Collegio peritale, sposandone acriticamente le conclusioni e limitandosi ad affermare che la perizia é «corretta sia nella metodologia che nelle conclusioni poiché congrua, logica e fondata su affermazioni scientificamente
corrette e riconosciute dalla generale comunità scientifica».
Tale approccio argomentativo, già sotto il profilo generale, é del tutto carente, scrivono i Supremi giudici, poiché non chiarisce in che cosa sia consistito il vaglio di correttezza scientifica espletato dalla Corte capitolina, laddove, come anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità in tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l’accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l’utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice é chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale é chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell’apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un’altra (Sez. 4, Sentenza n. 49884 del 16/10/2018, P., Rv. 274045).
Tali obiettivi contrasti tra i presupposti (e le ricostruzioni) fattuali e le conseguenti valutazioni degli esperti avrebbero imposto – specie nella prospettiva di una riforma della sentenza assolutoria di primo grado – quanto meno un attento raffronto fra le opposte tesi, onde motivare in modo adeguato la scelta di quella ritenuta più condivisibile.
La Cassazione poi, stigmatizza anche l’erronea ed indistinta valutazione delle posizioni dei due imputati, accomunate in un medesimo giudizio di responsabilità, sebbene gli stessi si trovassero a succedersi – oltretutto con compiti e responsabilità di tipo diverso – nella gestione del paziente e si trovassero, nel tempo, ad affrontare le diverse fasi dell’evoluzione delle sue condizioni; a fronte di ciò, va richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, in base al quale, in tema di successione di posizioni di garanzia, quando l’obbligo di impedire l’eventoconnesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti (Sez. 4, Sentenza n. 6405 del 22/01/2019, Bonarrigo, Rv. 275573).
Avv. Marco Martini
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