Nella determinazione dell’assegno divorzile va tenuto conto anche del progetto di vita familiare interrotto
Cassazione Civile, Sezione Sesta, Ordinanza n. 765 del 16/01/2020
A cura dell’Avv. Marco Martini
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All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. (Cass. SU n. 18287/2018).
Nel riconoscere dunque il diritto all’assegno divorzile e nel determinarne l’importo occorre tenere conto delle risorse economiche e reddituali di entrambe le parti, non già mirando ad unamera perequazione reddituale, ma valutando le circostanze del caso contreto al fine di perseguirela finalità assisteziale – perequativa/ compensativa attribuita a detto assegno.
La determinazione dell’importo non può prescindersi dal giudizio di adeguatezza dell’assegno a mantenere le condizioni di vita adeguate e consone al progetto familiare e sociale che la cessazione del matrimonio ha interrotto.
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