Civile

Contratto di mutuo e titolo esecutivo. Cass. 17194/2015 – Riflessi applicativi

Articolo dell’Avv. Alba Caputo

La Corte di Cassazione- Sezione III Civile- nella sentenza n. 17194/ 2015 ha precisato che “al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza […], se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”.

Invero, per poter stabilire se un contratto di mutuo possa costituire titolo esecutivo, non dovranno essere esaminati solo natura e contenuto contrattuale, ma dovrà essere interpretato il contratto di mutuo congiuntamente agli altri atti ad esso accessori, atti che concretamente devono rendere attuale il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro.
La fattispecie esaminata dagli Ermellini riguardava una procedura esecutiva incardinata in forza di un contratto di mutuo, seguito a distanza di 30 giorni da un separato atto di erogazione e quietanza. Il ricorso per cassazione concerneva principalmente l’idoneità o meno del mutuo a fungere da titolo esecutivo in assenza di contestuale consegna delle somme.
Dirimente per l’esame della questione giuridica è stata, innanzitutto, la premessa sulla realità del contratto di mutuo, che secondo conformi orientamenti di legittimità ed in ragione della dematerializzazione dei valori mobiliari, deve essere intesa non solo come consegna fisica e materiale del denaro, ma, alla luce dell’odierna realtà fattuale, può configurarsi anche nell’acquisita disponibilità giuridica da parte mutuatario. Più precisamente, per integrare la realità propria del contratto di mutuo è necessario che venga creato un autonomo titolo di disponibilità giuridica in favore del mutuatario con contestuale perdita della disponibilità da parte del mutuante.
Ciò premesso, l’idoneità o meno del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo deve essere desunta attraverso l’interpretazione del contratto congiuntamente con gli atti di erogazione e quietanza, verificando se effettivamente determinino il conseguimento di tale disponibilità giuridica ed, allo stesso tempo, rispettino i requisiti di forma previsti da legge.
La sentenza della Suprema Corte n. 17194/ 2015 ha avuto ed ha notevoli riflessi applicativi in quanto per i contratti di mutuo diffuso è l’utilizzo di schemi contrattuali, in cui la somma mutuata viene sovente, nel corpo del contratto, dichiarata come erogata, quietanzata ed accreditata sul conto del mutuatario, ma di fatto resta giacente presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero e, quindi, ben al di fuori della disponibilità giuridica del mutuatario e della possibilità di compiere atti dispositivi.
In questi casi, la consegna della somma finanziata viene postergata e differita ad un momento successivo, atteso che l’importo erogato, depositato presso la medesima Banca, resta vincolato alla prova del verificarsi delle condizioni stabilite con facoltà della Banca di risolvere il contratto in caso di inadempienza del mutuatario.
Quel vincolo di garanzia così costituto non permette al mutuatario di poter porre in essere atti di autonomia privata e dunque, di poter disporre effettivamente delle somme erogate se non in seguito all’adempimento delle formalità e condizioni poste a suo carico.  Lo svincolo delle somme è, pertanto, rimesso all’esclusiva disponibilità del soggetto mutuante. Viene a crearsi una situazione di vantaggio solo per interesse primario del soggetto finanziatore, che,  pur in presenza di una somma ancora vincolata per il mutuatario, può già incassare, invece, le rate del mutuo.
Un siffatto contratto di mutuo, da qualificarsi come condizionato, anche se stipulato per atto pubblico, non può essere ricondotto alla categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 c.p.c. e non può ritenersi strutturalmente idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata, non documentando un credito certo, liquido ed esigibile ai fini della restituzione coattiva delle somme pattuite.
Ne deriva che laddove sia incardinata una procedura esecutiva in forza di contratto di mutuo condizionato, devono ritenersi sussistenti i gravi motivi richiesti ex lege per invocare la sospensione della procedura esecutiva in ragione del fumus derivante dall’inefficacia del titolo e conseguente illegittima trascrizione del pignoramento da parte del creditore procedente.
Sulla base di tali argomentazioni, conformi sono state le pronunce (ex multis: Tribunale Avezzano 27 giugno 2019 ; Tribunale Vallo Della Lucania 23 luglio 2019; Tribunale Avezzano 08 luglio 2019 ;Tribunale Ancona 05 agosto 2019; Ordinanza Tribunale di Potenza del 17 luglio 2018) che hanno sospeso procedure esecutive incardinate in virtu’ di contratti di mutuo risultati privi dei requisiti ex art 474 c.p.c. e, dunque,  ritenuti non idonei a sorreggerle. Peraltro, la doglianza sull’esistenza o meno di un valido titolo esecutivo, costituendo una condizione imprescindibile dell’azione esecutiva, è suscettibile di rilievo officioso da parte del Giudice delle Esecuzioni, che in ragione del principio “nulla executio sine titulo “ deve controllare la validità del titolo sin dal momento della instaurazione della procedura, nel suo corso e  sino alla sua definizione (Cass. 10875/2012).
Avv. Alba Caputo
avvalbacaputo@gmail.com
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