Civile

Registro INI-PEC La Cassazione corregge l’errore materiale

Con ordinanza n. 29749/2019 pubblicata in data 15 novembre 2019 a seguito di procedimento per correzione di errore materiale, la Corte di Cassazione ha emendato l’ordinanza 24160/2019 che aveva affermato con un obiter dictum la inidoneità dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di posta certificata INI-PEC -ritenuto non attendibile- dal quale estrarre gli indirizzi PEC per le notifiche in proprio da parte degli Avvocati.

L’ordinanza 24160/2019 era stata oggetto di una nota inviata dal Consiglio Nazionale Forense al Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone in data 9 ottobre, con la quale si sottolineava la erroneità della decisione, in contrasto con la normativa vigente, nonché la sua potenziale pericolosità, ove altri giudici, anche di merito, avessero a fare proprio il principio ivi espresso.

Con l’ordinanza 29749/2019 la Corte di Cassazione preannuncia che anche per la sentenza 3709/2019, che per prima aveva affermato l’inadeguatezza di INI-PEC è in corso il procedimento di correzione di errore materiale.

E’ dunque salvo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 23620/2018, in merito alla validità delle notifiche effettuate all’indirizzo di posta certificata tratto da INI-PEC e da REGINDE, in quanto pubblici elenchi ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 82/2005.

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