Avvocati ed elezioni circondariali: il tetto dei due mandati consecutivi vale anche per i precedenti
Corte Costituzionale, sentenza 173/2019.
Le condizioni di eguaglianza stabilite dall’articolo 51 della Costituzione per accedere «alle cariche elettive» possono essere compromesse se alla competizione – come quella per diventare consigliere dell’ordine forense – può partecipare chi ha ricoperto due (o più) mandati consecutivi, consolidando così un forte legame con una parte dell’elettorato. Il divieto del terzo mandato consecutivo favorisce inoltre il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo e blocca il rischio di cristallizzazione della rappresentanza. Si tratta dunque di un divieto in linea con il principio del buon andamento dell’amministrazione, in particolare nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza.
Così si tutela anche l’autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore per la sua incidenza sull’amministrazione della giustizia e sul diritto di difesa. Peraltro, analoghe limitazioni sono previste dalle leggi che regolano altri ordinamenti professionali.
Del resto, decorsa una consiliatura dopo il doppio mandato, gli aspiranti consiglieri possono nuovamente candidarsi per altri due mandati successivi. Queste, in estrema sintesi, le motivazioni della sentenza n. 173, (relatore Mario Rosario Morelli), con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio nazionale forense sulla legge 12 luglio 2017 n. 113, là dove vieta ai consiglieri degli ordini circondariali forensi di candidarsi per il terzo mandato consecutivo. Inoltre, la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa alla norma di interpretazione autentica, secondo la quale il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi opera anche per i mandati iniziati prima dell’entrata in vigore della legge 113/2017.
La sentenza esclude che tale disposizione abbia natura di norma retroattiva in senso proprio, poiché si è limitata a confermare, per le candidature future, l’orientamento già espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 19 dicembre 2018, n. 32781. In realtà, la norma censurata dal Cnf non
regola in modo nuovo fatti del passato ma dispone “per il futuro”, ed è solo in questa prospettiva che attribuisce da subito rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura.