Corte Costituzionale

Se muta il giudice, dibattimento sempre da rinnovare – Corte Cost. Sentenza 132/2019

La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, tra la salvaguardia dell’efficienza della giustizia penale, e l’essenziale obiettivo della correttezza della decisione nel rispetto dei principi dell’oralita’ e dell’immediatezza.

Commento a Corte Costituzionale Sentenza m. 132/2019 dell’Avv. Erica Peduto

Con sentenza n. 132 del 2019 la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale Ordinario di Siracusa, sezione unica penale, attraverso l’ordinanza del 12 Marzo 2018, in riferimento agli articoli 511, 525 comma 2, e 526 comma 1 del codice di procedura penale.

I giudici siciliani chiedevano alla Consulta di valutare << se i medesimi siano costituzionalmente illegittimi in relazione all’art. 111 della Costituzione, se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice – persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e delle ragionevole durata del processo>>.

Nel corpo dell’ordinanza di rimessione vengono posti in discussione i principi dell’oralità e dell’immediatezza del processo penale ritenuti talvolta in contrasto con altrettanti principi fondamentali dell’ordinamento e, nello specifico, il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo. Nel caso concreto, i principi dell’oralità e dell’immediatezza del processo penale (che impongono la rinnovazione dell’istruttoria nel caso di mutamento del giudice persona fisica), possono entrare, come si legge nell’ordinanza del tribunale siciliano, <<in netto contrasto con l’art. 111 comma 2 Cost., ovvero con il principio della ragionevole durata del processo. In altri termini, l’attuale interpretazione delle citate disposizioni (artt. 525 comma 2 e 526 comma 1 c.p.p.), pur ossequiosa della volontà del legislatore del 1989 e rispettosa di alcuni principi fondamentali desumibili in via interpretativa, permette che, a seguito di potenzialmente infiniti mutamenti del giudice persona fisica, il processo debba ripartire dall’apertura del dibattimento un infinito numero di volte e, pertanto, che esso abbia una durata infinita, in pieno contrasto con l’art. 111, comma 2 della Costituzione>>.

(Nel processo a quo, che aveva ad aggetto l’accertamento di numerosi reati previsti dagli articoli 416, 340 e 629 c.p. commessi da alcuni dirigenti aziendali in danno di alcuni lavoratori dipendenti, si erano succeduti numerosi mutamenti del collegio giudicante).

A tal fine, secondo il giudice del tribunale siracusano, si renderebbe necessario un adeguato bilanciamento tra principi di oralità ed immediatezza del processo penale ed il canone della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2 della Costituzione, il quale verrebbe garantito soltanto qualora <<a seguito del mutamento del giudice persona fisica, sia possibile (anzi doveroso) sentire nuovamente i testimoni già sentiti dinanzi al precedente giudicante, purché sia salvaguardata la ragionevole durata del processo e, dunque, sia rispettato il limite massimo dei tre anni del processo. Una volta superato tale limite, la prova testimoniale (già validamente assunta nel contradditorio delle parti dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale) non potrà essere ripetuta e di essa dovrà essere data lettura ex art. 511 cpp (articolo che disciplina uno dei modi di legittima formazione della prova)>>

Come anticipato in precedenza, la Consulta ha ritenuto inammissibili le questioni così formulate dal Tribunale di Siracusa, per una duplice ragione.

Innanzitutto, sancisce la Corte, dall’interpretazione offerta dal diritto vivente degli artt. 525 comma 2, 526, comma 1, e 511 c.p.p., deriva l’obbligo per il giudice del dibattimento di ripetere l’assunzione della prova dichiarativa ogni qualvolta muti la composizione del collegio giudicante, laddove le parti processuali non acconsentano alla lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni innanzi al giudice precedente(sul punto, sezioni unite Cass. Pen. n. 2/1999; Cass. Pen. n. 12496/99; Cass. Pen. n. 17804/2002; Cass. Pen. n. 37537/2004; Cass. Pen. n. 3613/2007; Cass. Pen. n. 46561/2011; Cass. Pen. n. 23015/2017).

Orientamento, questo, ripetutamente fatto proprio dalla Consulta che ha da sempre escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina qui censurata (sentenza n. 17/1994; ordinanze n. 205/2010 e 318/2008, n. 67/2007, n. 418/2004, n. 73/2003, n. 59/2002, n. 401/2001).

In buona sostanza, è imprescindibile da qualsiasi altra interpretazione la partecipazione alla deliberazione della sentenza degli stessi giudici che hanno partecipato alla formazione della prova nel dibattimento (art. 525 c.p.p.), così come il divieto di utilizzazione, ai fini della deliberazione, di prove diverse da quelle legittimamente acquisite nell’istruttoria: <<dal canto suo l’art. 511 c.p.p., nel disciplinare la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento ed utilizzabili per la decisione, consente la lettura dei verbali di dichiarazioni solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo>>.

In secondo luogo, la questione sollevata dal giudice a quo prospetterebbe, in realtà, la possibilità di una diversa lettura, “costituzionalmente orientata”, delle disposizioni censurate in ordinanza, laddove venga individuato l’obbligo della ripetizione della prova dichiarativa, in caso di mutamento dell’organo giudicante, solo nella misura in cui la durata del processo non ecceda il limite di durata ragionevole, individuato in tre anni dalla legge n. 89/2001, la c.d. legge Pinto.

Sembra di intravedere, attraverso tale prospettazione, un’”esortazione” alla Corte di ritenere costituzionalmente illegittimo, sempre secondo il diritto vivente, la necessità di rinnovazione del dibattimento nel caso del mutamento del giudice, e di “circoscrivere” i casi in cui la rinnovazione del dibattimento non dovrebbe avere luogo per violazione dei principi di effettività e ragionevole durata del processo nel caso in cui venga superato il limite dei tre anni, come indicato dalla Legge Pinto.

Orbene, l’inammissibilità di tali questioni poggia su due ordini di motivazioni secondo i giudici costituzionali. Da un lato, infatti, <<il giudice a quo formula un petitum in termini di irrisolta alternatività (sentenza n. 87 del 2013); e dall’altro mira evidentemente a conseguire un avallo alla propria interpretazione asseritamente secundum contitutionem delle disposizioni censurate, il che determina l’inammissibilità delle questioni>>.
Vi è da dire che la Corte Costituzionale, pur riconoscendo che il diritto alla nuova audizione non è assoluto ma modulabile secondo i criteri di ragionevolezza, ha da sempre rimesso al legislatore il compito di introdurre “presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio” del diritto in questione (ord. N. 318/2008 e 67 del 2007).

Analogamente, la Consulta ha ribadito che il principio della ragionevole durata del processo deve essere contemperato “con il complesso delle altre garanzie costituzionali, rilevanti nel processo penale: garanzie la cui attuazione positiva è insidacabile, ove frutto – come nella specie – di scelte non prive di una valida ratio” (ord. n. 418/2004 e 399 del 2001). “Il legislatore, nel definire la disciplina del processo e la conformazione dei relativi istituti, gode di ampia discrezionalità, il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove le scelte operate trasmodino nella manifesta irragionevolezza e nell’arbitrio” (sent. n. 379 del 2005 e n. 180 del 2004; ord. n. 389 e 215 del 2005, n. 265 del 2004).

L’ultimo aspetto della sentenza in commento è sicuramente il più interessante dal punto di vista argomentativo in quanto i giudici costituzionali aprono la strada al legislatore al fine <<di introdurre ragionevoli eccezioni al principio dell’identità tra giudice avanti al quale è assunta la prova e giudice che decide, in funzione dell’esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia penale, in presenza di meccanismi “compensativi” funzionali all’altrettanto essenziale obiettivo della correttezza della decisione>>.

Le ragionevoli eccezioni di cui parla la Corte sono, ad esempio, la videoregistrazione delle prove dichiarative, quantomeno nei dibattimenti più articolati, ferma restando la possibilità (già oggi implicitamente riconosciuta dall’art. 507 c.p.p.) per il giudice di disporre, su istanza di parte o di ufficio, la riconvocazione del testimone avanti a sé per la richiesta di ulteriori chiarimenti o l’indicazione di nuovi temi di prova, ai sensi dell’art. 506 c.p.p.

In ogni caso, la Corte Costituzionale sembra condividere le ragioni che hanno indotto il Tribunale di Siracusa a sollevare la questione di legittimità costituzionale, spingendosi a “suggerire” al legislatore dei rimedi strutturali <<in grado di ovviare agli inconvenienti evidenziati, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell’imputato>>.

Se un chiaro dato di fatto è sicuramente la dilatazione dei tempi processuali connessa alla rinnovazione dibattimentale, soprattutto con riguardo a dibattimenti complessi che inevitabilmente vulnerano la ragionevole durata del processo e l’efficiente amministrazione della giustizia penale (che porterebbe alla prescrizione del reato prima della sentenza definitiva), è anche vero che per il principio di immutabilità di cui all’art. 525 c.p.p. il giudice che procede alla deliberazione finale dev’essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova, pena la nullità assoluta. La ratio della norma è evidentemente quella di permettere al Giudice di valutare la credibilità e l’attendibilità di ogni dichiarante, avvalendosi dell’esame incrociato, garantendo il diritto alla prova delle parti e il principio di immediatezza della decisione.

A voler volgere lo sguardo nell’ambito Comunitario, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha confermato, in ragione delle garanzie dell’equo processo, la possibilità per l’imputato di confrontarsi con i testimoni in presenza del giudice che dovrà poi decidere sul merito delle accuse, sul presupposto della maggiore affidabilità epistemologica dell’osservazione diretta del comportamento dei testi (Sentenze del 27 settembre 2007 Reiner e altri contro Romania e 30 Novembre 2006, Grecu contro Romania) ma ha riconosciuto che il principio dell’immediatezza può essere sottoposto a ragionevoli deroghe purché siano adottate misure appropriate per assicurare che il nuovo giudice abbia una piena conoscenza del materiale probatorio. Ad esempio, la Corte EDU ha indicato quale “misura compensativa” la possibilità per il nuovo giudice di disporre la rinnovazione della deposizione dei testimoni la cui deposizione sia ritenuta importante (Sentenze 2 Dicembre 2014, Cutean contro Romania, 6 Dicembre 2016, Skaro contro Croazia).

L’informazione provvisoria della decisione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’adunanza del 30 Maggio 2019, così recita: <<per il principio di immutabilità di cui all’art. 525 c.p.p. il giudice che procede alla deliberazione finale dev’essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova; non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati; a seguito della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell’esame, già svolta dinanzi al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne aveva domandato l’ammissione oppure perché non ammessa o non più possibile>>. Sul punto, sarà certamente essenziale valutare il contributo che la Corte di Cassazione intenderà fornire.

In conclusione, come ricordato più volte dalla Corte Costituzionale, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non attiene alla presunta illegittimità o inutilizzabilità delle prove assunte dai precedenti giudici, quanto piuttosto al principio di oralità ed immediatezza, che vuole che sia il medesimo giudice persona fisica che ha partecipato al dibattimento a decidere: l’immediatezza non guarda alla legittimità della prova ma tutela la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente accentuati dal metodo dialettico dell’esame e del controesame, che possono ben rivelarsi utili nella valutazione di attendibilità del risultato probatorio, di cui il giudice deve dare conto compiutamente nella motivazione.

Ne consegue che la regola della rinnovazione costituisce uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, da riconoscere lungo l’arco di tutto il complesso procedimento probatorio, quale diritto alla ricerca della prova, alla sua introduzione nel processo, alla partecipazione diretta alla sua acquisizione davanti al giudice terzo ed imparziale, da ultimo alla sua valutazione ai fini della decisione da parte dello stesso giudice.

Il principio di immediatezza, che ispira l’impianto del codice di rito e di cui la tradizionale regola dell’immutabilità del giudice rappresenta strumento attuativo, postula, secondo la giurisprudenza costituzionale e fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge, l’identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide (ordinanze n. 431 e 399 del 2001).

Avv Erica Peduto
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Via Arcangelo Vitolo n. 25 Roccadaspide (Sa)
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3934454981

Allegato:
Corte Costituzionale, Sentenza n. 132/2019 del 29/05/2019

 

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