Niente scusanti per l’avvocato che ha la casella Pec piena
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 13532 del 20 Maggio 2019
In seguito all’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, nella I. 17 dicembre 2012, n. 221, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Laddove non sia possibile ricorrere alla posta elettronica certificata «per cause imputabili al destinatario» le comunicazioni e le notificazioni vanno effettuate «mediante deposito in cancelleria». Solo ove vi sia una «causa non imputabile al destinatario» si rende applicabile la disciplina dell’art. 136, cod. proc. civ.
La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della legge n. 53/ 1994 cit. di un atto del processo – formato fin dall’inizio in forma di documento informatico – ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto.
I particolare, sottolinea la Corte, con specifico riferimento alla ipotesi di saturazione della casella PEC, è stato escluso che tale saturazione configuri un impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto (Cass. 12/11/ 2018 n. 28864,). Tale affermazione si pone in continuità con precedenti pronunzie di questa Corte che hanno sottolineato come, una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l’avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l’onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali ( Cass. 2/7/2014 n.15070).
(A cura dell’Avv. Marco Matini – © Litis.it)
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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 13532 del 20/05/2019