Sempre sanzionabile il favoreggiamento della prostituzione anche se consapevolmente esercitata
Corte Costituzionale, Sentenza n. 141 del 7 giugno 2019
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Il Giudice delle Leggi, con la sentenza in rassegna, qui leggibile integralmente, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata.
Secondo la Corte non può essere condiviso l’assunto del giudice rimettente, stando al quale la prostituzione volontaria rappresenterebbe una «modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità».
L’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica. La sessualità dell’individuo non è altro, in questo caso, che un mezzo per conseguire un profitto: una “prestazione di servizio” inserita nel quadro di uno scambio sinallagmatico. E come «prestazione di servizi retribuita», rientrante nel novero delle «attività economiche» svolte in qualità di lavoro autonomo, la prostituzione è stata in effetti qualificata tanto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany e altri, citata dalle parti costituite; quanto dalla Corte di cassazione, nelle pronunce – richiamate sia dal giudice a quo, sia dalle stesse parti costituite – che hanno ritenuto assoggettabili ad imposta i proventi di tale attività (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 4 novembre 2016, n. 22413; 27 luglio 2016, n. 15596; 13 maggio 2011, n. 10578; 1° ottobre 2010, n. 20528). Ammesso pure che vi siano persone che considerano personalmente gratificante esercitare la prostituzione, questo non cambia la sostanza delle cose.
Al riguardo, non gioverebbe obiettare che un diritto fondamentale resta tale anche se esercitato dietro corrispettivo. L’argomento prova troppo: ragionando in questi termini, qualsiasi attività imprenditoriale o di lavoro autonomo verrebbe a costituire un diritto inviolabile della persona, nella misura in cui richiede l’esercizio di una qualche libertà costituzionalmente garantita.
Lo stesso giudice a quo mostra, del resto, di essere consapevole di tutto ciò nel momento in cui evoca come parametro congiunto dello scrutinio di costituzionalità l’art. 41 Cost., in materia di libertà di iniziativa economica privata.
I rilievi che precedono appaiono tanto più validi, d’altro canto, in rapporto a questioni di costituzionalità quali quelle odierne, nella cui cornice la tutela della persona che si prostituisce è solo indiretta, mirando l’incidente di costituzionalità a salvaguardare, in prima battuta – e soprattutto – i terzi che si intromettono nell’attività di tale persona o che cooperano con essa. Paradigmatico, in proposito, il modo in cui la Corte rimettente – pur nell’ambito della denuncia di violazione dell’art. 2 Cost. – configura la condotta di reclutamento ai fini dell’esercizio della prostituzione, osservando come la stessa si collochi all’interno del «libero incontro sul mercato del sesso tra domanda e offerta»: dunque, una attività di intermediazione pertinente a un contesto tipicamente “commerciale”.
(a cura dell’Avv. Marco Martni – © Litis.it)
Allegato:
Corte Costituzionale, Sentenza n. 141 del 07/06/2019