Risarcimento microlesioni permanenti. Radiografie non sempre necessarie
Cassazione Civile, Sezione Terza, Ordinanza n. 10819/2019 del 18/04/2019
La rigorosità dell’accertamento dell’effettiva esistenza dei postumi di modesta entità non può essere inteso nel senso che la prova di tali lesioni vada fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale. E’ quanto ha stabilito il Supremo Collegio nel’ordinanza n. 10819/2019 qui leggibile integralmente.
Secondo la Cassazione, è sempre e soltanto l’accertamento medico-legale svolto in conformità alla leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile Ed infatti, l’accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, dal momento che quello alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione.
L’approdo ermeneutico dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni va, secondo gli Ermellini, interpretato tenendo presente che vi possono essere situazioni in cui quali la natura della malattia e la modestia delle lesioni impongono un accertamento strumentale, ma vi sono altri casi in cui si può giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a tali accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico-legale e dell’esperienza clinica dello specialista.
(A cura dell’Avv. Marco Martini – © Litis.it)
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Cassazione Civile, Sezione Terza, Ordinanza n. 10819/2019 del 18/04/2019